Graduatorie ATA, punteggio paritarie vale la metà. Il giudice chiede l’equiparazione: adeguare i bandi e graduatorie

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Con ricorso un ricorrente gravava il decreto n. 50 del 2021 del Ministero dell’Istruzione, rubricato “Indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio scolastico 2021-2023”, nella parte in cui riconoscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio dimezzato rispetto al servizio svolto presso istituti statali. L’amministrazione resistente si è costituita formalmente in giudizio. Si pronuncia a favore del ricorrente il TAR con sentenza del 24 maggio N. 06680/2022

Oramai vi è equiparazione tra scuole paritarie e statali

Il ricorso è considerato dal TAR come fondato alla luce della giurisprudenza amministrativa (n. 621/2021): “ Invero l’articolo 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n.62 dispone che “1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita”. Prosegue il comma 3 recitando: “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (…)”.

Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”.

In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l’equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (…)”.

Dunque non può che affermarsi  che i provvedimenti gravati, e in particolare la tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto n. 50 del 3.3.2021, nella parte in cui attribuiscono ai candidati che hanno svolto servizio come operatori ATA presso istituti scolastici di scuola paritaria un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.).”
Questa Sezione in altra pronuncia ha affermato che “ la sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi, poiché confliggenti col principio di pariordinazione dell’attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell’art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che “I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”( T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415).

Conclude il TAR rilevando che le riportate conclusioni non possono non essere ribadite, rispondendo ormai ad un indiscusso tendenziale principio di equiparazione tra le scuole paritarie e quelle statali. Dunque, pare evidente che è necessario aggiornare i bandi e rivedere le graduatorie, per evitare contenziosi oramai inutili stante il fatto che si tratta di principi di diritto consolidati.

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Pubblicato in ATA

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