Sciopero scuola 30 maggio: adempimenti, modalità di adesione e procedure. Cosa c’è da sapere

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In vista dello sciopero scuola del 30 maggio indetto da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda degli Insegnanti, a cui si aggiunto Anief, le sigle hanno elaborato una scheda unitaria con le informazioni utili relativi alla modalità di partecipazione allo sciopero.

I SERVIZI MINIMI E IL CONTINGENTE 

La Legge 146/90 prevede che in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui la scuola) il Dirigente del servizio (il Dirigente scolastico) formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratrici e lavoratori che non sciopera per garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Nella scuola si formano contingenti solo per il personale ATA o gli educatori di convitti o educandati e solo in determinate circostanze. Non è previsto alcun contingente per i docenti. 

I servizi indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono previsti e individuati dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto il 2 dicembre 2020 e attuativo appunto della L 146/90. Il Dirigente non può prevederne altri. Sono servizi essenziali solo alcune attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno (es. “le attività dirette e strumentali riguardanti gli scrutini e gli esami finali”) o in particolari istituzioni scolastiche (es. l’allevamento del bestiame nell’azienda agraria di un istituto tecnico agrario). 

Pertanto, in occasione di scioperi indetti nelle giornate di svolgimento delle prove d’esame finali o di idoneità, i docenti “formalmente impegnati”, ne dovranno assicurare l’espletamento. 

L’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero sottoscritto all’Aran il 2 dicembre 2020, definisce i criteri generali per determinare il contingente per il personale ATA o educativo, da prevedere in caso di sciopero. Il protocollo di intesa di scuola (di cui all’art 2 commi 2 e 3 dell’Accordo) definisce i criteri specifici del contingente di quella scuola. 

Tale contingente non va confuso con quello previsto in occasione delle assemblee sindacali (art. 8 comma 9 lettera b del CCNL 2006/2009) che viene definito in contrattazione di istituto. 

Pertanto, spiegano le organizzazioni sindacali:

  • nella gran parte delle scuole e nella gran parte dell’anno non occorre formare
    il contingente. Fanno eccezione le giornate in cui sono previsti esami finali;
  • non è prestazione indispensabile l’apertura della scuola, né la generica vigilanza all’ingresso o all’interno della scuola o di tutti i plessi. Non è previsto nessun obbligo di svolgimento di attività di segreteria, salvo quelle indicate sopra. Se il Dirigente scolastico formasse unilateralmente un contingente per assicurare queste prestazioni si configurerebbe attività antisindacale.Il Dirigente scolastico non può unilateralmente decidere come formare il contingente. Se non vi fosse il protocollo di intesa di scuola, Dirigente scolastico e RSU potrebbero concordare transitori criteri di formazione del contingente. Se neanche questo accadesse, il Dirigente scolastico dovrebbe comunque informare la RSU dei criteri che intende adottare. Una decisione unilaterale si configurerebbe come attività antisindacale.

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