Studenti ucraini possono essere ammessi anche con valutazioni insufficienti. Lo prevede l’ordinanza del Ministero

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E’ in arrivo l’ordinanza ministeriale prevista dall’art. 46 “Valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini” del decreto legge n. 50. Sull’ordinanza è arrivato il parere favorevole del CSPI.

All’articolo 2 dello schema di ordinanza le indicazioni per la valutazione nel primo ciclo di istruzione, classi non terminali:

La valutazione finale degli apprendimenti degli alunni ucraini di cui all’articolo 1, comma 1 è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, in riferimento all’eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell’impatto psicologico e del livello delle competenze linguistico comunicative nella lingua italiana degli alunni, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.

In deroga all’art.2 del Decreto legislativo e all’art. 3 dell’Ordinanza valutazione primaria, qualora i docenti contitolari della classe ovvero del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, la valutazione finale è espressa attraverso un giudizio globale sul livello di sviluppo degli apprendimenti, sull’acquisizione delle prime competenze linguistico-comunicative in lingua italiana, sul grado di socializzazione e di partecipazione alle attività didattiche.

All’articolo 3 le indicazioni per la valutazione nel secondo ciclo di istruzione, classi non terminali:

La valutazione finale degli apprendimenti degli studenti ucraini di cui all’articolo 1, comma 1 che frequentano classi non terminali nel secondo ciclo di istruzione è effettuata collegialmente, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, anche in riferimento all’eventuale Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto, tenendo conto dell’impatto psicologico e del
livello delle competenze linguistico-comunicative nella lingua italiana degli studenti, nonché della complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto della guerra e della conseguente emergenza umanitaria.

In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, qualora i docenti del consiglio di classe non abbiano elementi sufficienti per la valutazione degli apprendimenti in ciascuna disciplina, e/o le valutazioni risultino insufficienti, gli studenti di cui al comma 1 sono comunque ammessi alla classe successiva.

PARERE e TESTO 

Esami terza media e Maturità, possibile esonero studenti ucraini: in arrivo ordinanza. TESTO e parere CSPI

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