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Autocertificazioni a scuola per docenti e ATA: cosa devono contenere, adempimenti della scuola, responsabilità penali. GUIDA

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Forniamo ai nostri lettori un focus dedicato allo strumento delle autocertificazioni, anche dette in termini giuridici “dichiarazioni sostitutive di certificazioni” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”.

L’utilizzo delle certificazioni è frequente in ambito scolastico, sia da parte del personale docente e ATA, sia da parte di studenti e famiglie che dei soggetti terzi che entrano in contatto con la scuola. Cerchiamo di capire di cosa si tratta, quando è possibile utilizzarle e le responsabilità connesse a quanto dichiarato, richiamando la normativa prevista.

Le norme di riferimento.

Lo strumento delle autocertificazioni ha una importante finalità di semplificazione dell’attività amministrativa e in particolare dei rapporti tra utenti e pubblica amministrazione.

La disciplina è contenuta nel D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

L’art. 46 prevede che: “Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e dinon aver presentato domanda di concordato”.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà.

Tali dichiarazioni riguardano invece stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Questo tipo di autocertificazione va sempre utilizzato nei rapporti con la pubblica amministrazione, salvo casi previsti specificatamente dalla legge. Costituiscono dunque la modalità ordinaria di attestazione.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Adempimenti della scuola.

Le scuole predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

È opportuno rendere disponibili tali modelli all’utenza tramite copie cartacee presenti negli uffici di segreteria, ma anche mediante la pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica in formato word o pdf.

Inoltre, le scuole devono provvedere alla verifica di quanto dichiarato nelle autocertificazioni, provvedendo entro tempi congrui al controllo circa la veridicità delle attestazioni. In proposito infatti, Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

Responsabilità penali.

Le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come se fatte a un pubblico ufficiale.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

È possibile integrare il reato previsto dall’art. 483 del codice penale “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”: Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Dichiarazione sostitutiva

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