Graduatorie ATA, TAR dice no a punteggio per servizio militare non in costanza di nomina

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Dei ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi alle procedure per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il Personale Tecnico Amministrativo (ATA) III fascia relativamente agli aa.ss. 2021/2023, nella parte in cui prevedono che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”. Si pronuncia il TAR del Lazio con sentenza del 3 giugno 2022 N. 07245/2022

Non ci sono ragioni per cambiare orientamento

Il Collegio ritiene il ricorso infondato avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza della Sezione (Sezione III bis n. 2483; 2723; 6355), da cui il Collegio ritiene non sussistano ragioni per discostarsi.

In particolare la Sezione con le richiamate pronunce ha rilevato che “L’art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 (Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici) ha previsto la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro”.

A seguito dell’emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l’art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro.
Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina.

Correttamente infatti si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.

Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall’attività di docenza per assolvere l’obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l’accesso agli incarichi di insegnamento.” (sent. di questa Sezione 28 maggio 2021 n. 6355).

Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che “2.2‒ Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni.

Solo il servizio militare prestato in costanza di nomina può essere riconosciuto

In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l’esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell’interesse della Nazione.”  Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell’immissione nelle graduatorie A.T.A.

Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è stato respinto.

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Pubblicato in ATA

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