Graduatorie GPS 2022, laurea o diploma + 24 CFU non è titolo per inserimento in prima fascia. Respinte le domande

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Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: con nota pubblicata sul sito istituzionale, rivolta a tutti gli aspiranti che hanno richiesto Messina come provincia di iscrizione, il Dirigente respinge le richieste di inserimento in prima fascia GPS e seconda GI con titolo diverso rispetto a quello previsto dall’OM n. 112 del 6 maggio 2022.

L’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 prevede infatti all’art. 3, comma 9 che le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell’Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;
3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

Per l’inserimento nella Prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e nella Seconda fascia delle Graduatorie di Istituto è dunque necessario essere in possesso di specifica abilitazione, non essendo sufficiente il conseguimento del titolo di studio, congiunto al possesso dei 24 CFU.

Pertanto l’Ufficio Scolastico ritiene di non dover procedere all’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle GI degli aspiranti che ne abbiano fatto richiesta in mancanza dei requisiti previsti.

La citata Ordinanza Ministeriale ha inoltre riconosciuto, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, quale unica modalità di inserimento nelle Graduatorie, quella telematica, da effettuarsi attraverso la specifica procedura indicata. Non possono conseguentemente essere prese in considerazione le istanze cartacee pervenute.

La nota dell’Ufficio Scolastico

Lo speciale GPS e SUPPLENZE 2022/23 di Orizzonte Scuola: dal controllo del titolo di accesso, alla pubblicazione delle graduatorie, alle nomine

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