Home schooling, è arrivato il momento dell’accertamento del “dovere di istruzione”

WhatsApp
Telegram

Si sta avvicinando uno dei momenti più importanti nel rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie in istruzione parentale: l’accertamento del “dovere di istruzione”. Con questo passaggio i genitori sono tenuti dimostrare, a fronte della loro dichiarazione di assumersi direttamente le funzioni legate all’istruzione dei figli, che tale dovere abbia effettivamente trovato attuazione.

Una rappresentazione di questo importante momento del suddetto rapporto è quella che si esprime nei termini seguenti: i giovani in istruzione parentale affrontano “l’esame per il passaggio alla classe successiva”.

Questo secondo caso è quello che scaturisce da una lettura “di primo strato” della normativa vigente e che tende ad essere generalizzato in particolar modo dai responsabili scolastici.

Il tema si àncora ad alcuni elementi concettuali e ad altri di carattere legislativo-ordinamentale.

Chi ha optato per le modalità dell’istruzione parentale, ha intrapreso dei percorsi di apprendimento, ed in taluni casi di istruzione, che sono sostenuti e si sostanziano in atteggiamenti ed articolazioni attuative affatto diverse da quelle scolastiche, ovvero in altri casi vi aderiscono in toto, in altri solo in parte.

Tutto ciò è coerente con le nuove ed antiche acquisizioni in materia di istruzione e soprattutto di apprendimento.

L’avvicinamento, maggiormente efficace, alla conoscenza ed alle competenze attraverso gli apprendimenti informali e non formali è oramai un’evidenza acquisita e non confutata in ambiti nazionali ed a livello internazionale.

Va da se che la rigida organizzazione degli insegnamenti, per tempistica e contenutistica insita nella modalità scolastica, non coincide in tanti casi con le modalità di istruzione parentale.

Infatti, considerato che gli approfondimenti e gli studi degli homeschooler (non in tutti i casi ma in tanti) scaturiscono da interessi che scoccano e si concatenano dall’incontro con la complessità del reale, le tempistiche e le contenutistiche assumono conformazioni difficilmente coincidenti con quelle scolastiche.

Queste ultime sono insite in un carattere della scuola, quello di essere un servizio rivolto a gruppi di giovani che nel medesimo tempo e luogo sono attivati per una specifica e distinta funzione: quella di seguire un insegnate che dà loro istruzione. In quanto situazione di gruppo la somministrazione e la verifica conseguente non può che avvenire nei termini in cui avviene, probabilmente nonostante tante buone volontà di procedere in maniera meno sommaria e/o secondo il concetto del minimo comun denominatore.

Questo significa che chi sta praticando l’istruzione parentale sta tradendo quella che deve essere, per ogni cittadino, la cura di uno dei beni comuni più preziosi, “il pieno sviluppo della persona”, attraverso l’educazione, l’apprendimento e l’istruzione?

Oppure: se esegui quanto i servizi scolastici hanno predisposto per queste categorie, sei adeguato al nobile fine di cui sopra, altrimenti non lo sei?

La risposta parrebbe ovvia ma potrebbe non esserlo, almeno al 50%.

Dopo questi brevi cenni concettuali, è opportuno richiamare alcuni elementi strutturali che sostengono l’ordinamento generale ed in esso il fenomeno dell’istruzione parentale, con riferimento all’argomento dell’accertamento/esame.

Il D.M. 489 del 2001, art. 2 comma 7, si esprime in modo chiaro: coloro che sono in istruzione parentale ed intendono rientrare nel percorso scolastico sono tenuti a sostenere l’esame di idoneità per la classe a cui desiderano accedere.

Una lettura possibile dell’art.23 del D.Lgs. 62/2017, tende a confermare la finalità enunciata: chi è in istruzione parentale sostiene annualmente l’esame per il passaggio alla classe successiva.

Il D.M. 5 del febbraio 2021 (art. 2 comma 6) introduce una specifica: chi è in istruzione parentale sostiene l’esame di idoneità ….ai fini della verifica del dovere di istruzione. E’ posta in luce la finalità ed allo stesso modo il carattere strumentale della prova d’esame.

L’esame di idoneità non ha valenza in sé in quanto strumento che fornisce la prova provata che un determinato giovane sia al passo con i suoi coetanei per la corsa tra le classi in cui è suddivisa la carriera del giovane discente.

Il fine di questo esame è altro: quello di essere strumento nelle mani dell’istituzione per accertare che quei genitori abbiano valorizzato il diritto del proprio figlio ad essere in apprendimento ed istruito.

Considerato che i percorsi di apprendimento possono legittimante, anzi devono obbligatoriamente essere personalizzati (D.M. 254/2012), pur dovendosi articolare attorno ai principi generali per la formazione del curricolo, è coerente e doveroso che la fase di accertamento del dovere di istruzione avvenga in coerenza con i percorsi medesimi.

Se ciò non avvenisse, si attuerebbe un palese e grave contrasto sia con il D.M. sopra citato, che si sofferma molto opportunamente ed appropriatamente sulla categoria della valutazione, come pure con gli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 62/2017 che ad esso si confanno.

Il D.M. 5 del 2021 introduce uno strumento di grande intelligenza del fenomeno istruzione parentale: il Progetto didattico educativo (consuntivo). In ugual misura indica l’uso che ne deve essere fatto: esso si deve porre come base e continuo riferimento per la strutturazione dell’accertamento/esame.

In queste brevi note, appena sopra, è comparsa la cifra 50%; il proposito è questo: per l’anno scolastico 2020/2021, l’Associazione Istruzione Famigliare (LAIF) ha effettuato un sondaggio tra homeschooler, a fine anno. Tra le domande a cui sono giunte interessantissime risposte, vi era quella che chiedeva se risultasse che il Progetto Didattico Educativo, fosse stato tenuto nella doverosa considerazione in sede di formulazione e svolgimento dell’esame; i responsi positivi non raggiungevano il 50%!

Il progetto didattico-educativo, che avrebbe dovuto essere la base del rapporto scuola famiglia, in tanti troppi casi sembra sia stato scritto con inchiostro simpatico!

Con questa nuda cifra si dichiara nei fatti la qualità dell’approccio all’istruzione parentale da parte del sistema scolastico.

Che dire?

Anche quest’anno il PDE, che potrebbe essere più opportunamente chiamato Progetto Educativo Didattico, si pone nei medesimi termini concettuali e normativi?!

Gli homeschooler attendono che vi sia una corrispondenza biunivoca nei rapporti istituzionali, nell’auspicio di poter svolgere con la necessaria serenità la faticosa, difficile e costituzionale, funzione genitoriale.

Sempre in riferimento al sondaggio di LAIF se da una parte si palesa una dinamica di inclusione e riconoscimento, dall’altra inspiegabilmente, prevalgono atteggiamenti di autoreferenzialità.

Sempre più si rendono necessari momenti di dialogo e confronto tra gli attori del sistema dell’istruzione e delle educazioni; se viceversa le direzioni di sviluppo si porranno in senso ostinatamente e contrario a quello della collaborazione, si potrà ben dire che si sono buttate al vento quelle opportunità di cambiamento ed innovazione che questo particolare momento storico richiede e reclama con forza.

Sergio Leali – Presidente LAIF

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria