Docenti che saranno assunti in ruolo a settembre 2022: quali vincoli, quando potranno trasferirsi o richiedere assegnazione provvisoria. Tutte le info

WhatsApp
Telegram

E’ possibile rimandare l’immissione in ruolo? Quali vincoli sono previsti per i docenti neoassunti? Rispondiamo ad uno dei tanti quesiti giunti in redazione sull’argomento.

Prima di rispondere al quesito suddetto, ricordiamo le modalità di assunzione per l’a.s. 2021/22, i vincoli di permanenza nella scuola di titolarità, quando si può presentare domanda di assegnazione provvisoria e cosa prevede il CCNI mobilità 2022/25 in merito all’acquisizione della scuola di titolarità. 

Modalità immissioni in ruolo

Lo scorso anno scolastico, le immissioni in ruolo ordinarie (da GM e GaE) sono state effettuate in modalità informatizzata, per cui gli aspiranti hanno presentato due distinte domande (secondo la tempistica indicata dagli UUSSRR):

  • una prima istanza per la scelta della provincia/classe di concorso/tipo di posto da parte degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di merito concorsuali e nelle GaE (questi ultimi non hanno scelto la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto; la provincia, invece, è stata scelta dagli aspiranti inclusi nelle GM);
  • una seconda istanza per l’indicazione dell’ordine preferenziale delle sedi/scuole disponibili.

Agli aspiranti delle GM, che non hanno presentato istanza, è stata assegnata una provincia d’ufficio, dopo coloro i quali hanno presentato regolare domanda; nel caso in cui i predetti aspiranti hanno presentato istanza non indicando alcune province e queste ultime (al loro turno di nomina) erano le uniche disponibili, gli stessi non hanno invece ottenuto il ruolo (in quanto la mancata indicazione di una o più province era considerata rinuncia, per cui sono stati cancellati dalla specifica graduatoria).

Per confermare quanto detto, attendiamo comunque le prossime istruzioni sulle immissioni in ruolo a.s. 2022/23.

Vincoli permanenza scuola di titolarità

I docenti immessi in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2020/21, sono sottoposti al vincolo di cui all’articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, come modificato dal DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019 (articolo 1 – comma 17 octies), a sua volta modificato dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021 [articolo 58, comma 2-lettera f)].

In base alla predetta disposizione, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato dall’a.s. 2020/21:

  • possono presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra scuola ovvero ricoprire incarichi di supplenza al 30/06/ o al 31/08 in altro ruolo o classe di concorso (art. 36 CCNL 2007) soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità. Non sono soggetti al vincolo triennale, i docenti che vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero o esubero ovvero i soggetti con grave disabilità o che assistono il figlio o il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado con grave disabilità.

Evidenziamo che il decreto decreto sostegni-ter (art. 19, comma 3-sexies, DL 4/2022, convertito in legge n. 25/2022) ha modificato l’articolo 13/3 del D.lgs. 59/2017 (disciplinante il reclutamento dei docenti della scuola secondaria) che, nella precedente versione, disponeva quanto segue: i docenti della scuola secondaria sono tenuti a rimanere nella scuola di immissione in ruolo, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno 3 anni (1 di prova più altri 2), eccetto i casi di sovrannumero o esubero ovvero di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge  n. 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. In seguito alla modifica apportata decreto sostegni-ter, i predetti docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e accettare incarichi di supplenza ai sensi dell’art. 36 del CCNL 2007. Tale ultima disposizione, sebbene non si riferisca al citato art. 399/3 del D.lgs. 297/94, potrebbe rientrare nel prossimo CCNI sulle assegnazioni provvisorie 2022/25.

Acquisizione della scuola di titolarità

Il CCNI sulla mobilità 2022/25, considerata l’assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, ha previsto una specifica disposizione per i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24, senza comunque modificare il vincolo di permanenza suddetto (ma facendolo, eventualmente, slittare di un anno).

Alla luce della disposizione contrattuale, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità; nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. Per gli immessi in ruolo nell’a.s. 2022/23, il vincolo triennale:

  • scatterà dall’a.s. 2023/24, qualora presentino domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
  • scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione (a.s. 2022/23);
  • scatterà dall’a.s. 2022/23, qualora presentino la suddetta domanda ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse, per cui restano nella scuola di assunzione/titolarità.

Assegnazione provvisoria

Per l’a.s. 2022/23,

– l’assegnazione provvisoria non può essere chiesta:

  1. dai docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23;
  2. per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, dai docenti (anche assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti) che non hanno ottenuto la conferma in ruolo;
  3. per posto comune, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto;
  4. dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22 (al riguardo, si rimanda a quanto detto sopra, in merito al decreto sostegni-ter, la cui disposizione potrebbe entrare nel CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/25, per cui i predetti docenti potrebbero presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale);

– l’assegnazione provvisoria può essere chiesta:

  • dai docenti assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti;
  • per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, dai soli docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo (e non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato, salvo quanto evidenziato);
  • per soli posti di sostegno, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale (e che non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato, salvo quanto evidenziato);
  • per posto comune e sostegno, dai docenti titolari su sostegno non più sottoposti al vincolo quinquennale (e che non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato, salvo quanto evidenziato);
  • dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che si trovino in situazione di esubero o soprannumero;
  • dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che siano affetti da grave disabilità o che assistano soggetti con grave disabilità (figlio, coniuge, parente o affine entro il terzo grado ), a condizione che la certificazione di disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai bandi di concorso (per i docenti assunti da GM) o all’aggiornamento periodico delle graduatoria ad esaurimento (per i docenti assunti da GaE);
  • dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che siano genitori di figli minori di 3 anni;
  • dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22 che siano coniugi conviventi di personale militare.

Approfondisci

Quesito

Ecco il quesito:

Potrei essere immessa in ruolo nell’a.s. 2022/23 da concorso ordinario in una regione diversa da quella in cui risiedo. Chiedo se c’è possibilità non di rinunciare ma di rimandare l’assunzione in ruolo, così da vedere se riesco ad essere immessa in ruolo, mediante altra procedura straordinaria, nella regione di residenza. Chiedo, inoltre, quali sono i vincoli di permanenza nella scuola di titolarità e quando posso presentare domanda di assegnazione provvisoria. 

Rispondiamo ai diversi quesiti posti dalla nostra lettrice:

1. C’è possibilità di rimandare l’assunzione in ruolo? No, non è prevista la possibilità di rimandare il ruolo; se non presenta domanda per l’assunzione (scelta provincia), come sopra illustrato, le verrà assegnato una sede d’ufficio e rinunciandovi sarà cancellata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso, relativamente alla quale rinuncerà.

2. Quali sono i vincoli di permanenza nella scuola? Il neoassunto è tenuto a restare nella scuola di titolarità per tre anni scolastici, durante i quali non può presentare domanda di trasferimento, assegnazione provvisoria e utilizzazione, nonché accettare incarichi di supplenza in altra classe di concorso o grado di istruzione (art. 36 CCNL 2007), a  meno che venga a trovarsi in situazione di esubero o soprannumero ovvero sia soggetto con disabilità grave ovvero assista il figlio, il coniuge o un parente o un affine entro il terzo grado con grave disabilità; ai sensi del decreto sostegni-ter, tuttavia, il neoassunto potrebbe presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale (non però per l’anno di assunzione, per cui i neoassunti nell’a.s. 2022/23 non potranno comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale per l’a.s. 2022/23) e accettare incarichi di supplenza (art. 36 CCNL 2007).

3. Quando posso presentare domanda di assegnazione provvisoria? Alla luce della novità introdotta dal decreto sostegni-ter, relativamente alla quale attendiamo sempre il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, se assunta nell’a.s. 2022/23, potrebbe presentare domanda di assegnazione provinciale per l’a.s. 2023/24. Per tale anno, inoltre, potrebbe presentarla (anche interprovinciale) qualora abbia figli minori di tre anni (posto che ciò venga confermato nel prossimo CCNI).

Alle risposte sopra riportate, aggiungiamo che la lettrice potrebbe anche accettare il ruolo nella provincia della regione in cui non risiede e poi, con le domande di mobilità per l’a.s. 2023/24, potrebbe presentare istanza per acquisire la titolarità nella provincia di residenza ovvero in una delle province della regione di residenza (a condizione, naturalmente, che la domanda venga soddisfatta).

N.B. Modifiche alla legislazione vigente potrebbe essere ancora apportate, pertanto l’articolo va considerato come un primo step verso una normativa ancora da definire in maniera compiuta.

Siamo in attesa dei prossimi incontri al Ministero per la definizione del Contratto sulle assegnazioni provvisorie.

WhatsApp
Telegram

Abilitazione docenti 60, 30 e 36 CFU. Decreti pubblicati, come si accede? Webinar informativo Eurosofia venerdì 26 aprile