Graduatorie istituto 2022/24, supplenza scuola dell’infanzia e primaria sino a 10 giorni: a chi spettano e come. Sanzioni

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La presentazione delle istanze per le GPS e le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia si è chiusa lo scorso 31 maggio. Supplenze infanzia e primaria sino a 10 giorni: chi può essere interpellato e come e a quali eventuali sanzioni va incontro.

Graduatorie di istituto

Gli aspiranti, che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento/trasferimento delle GPS 2022/24, hanno avuto la possibilità di inserirsi nelle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia, compilando l’apposita sezione della domanda, ove indicare sino ad una massimo di 20 scuole per ciascuna graduatoria di inserimento.

Coloro i quali erano già inseriti nel biennio precedente (2020/22) e non hanno presentato istanza, in quanto non avevano titoli e posizioni da aggiornare, avranno il medesimo punteggio del predetto biennio e saranno inseriti nelle medesime graduatorie di istituto delle scuole scelte a suo tempo (se inserite).

Ricordiamo che le predette graduatorie di istituto si articolano in tre fasce:

  • nella prima sono inclusi i docenti delle GaE (i quali attendono ancora l’avviso del MI ai fini dell’inserimento nelle suddette GI), tramite l’automatica trasposizione di punteggio ed eventuali titoli di preferenza;
  • nella seconda sono inclusi i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS, con il medesimo punteggio ed eventuali titoli di preferenza;
  • nella terza sono inclusi i docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS con il medesimo punteggio ed eventuali titoli di preferenza.

Le suddette graduatorie, ricordiamolo, sono utilizzate per l’attribuzione delle supplenze brevi (malattia, maternità, infortunio…). Le stesse, inoltre, possono essere utilizzate per l’attribuzione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 in caso di esaurimento delle GaE e delle GPS.

Infanzia e primaria

I docenti della scuola dell’infanzia e primaria richiedenti l’inserimento nelle graduatorie di istituto di:

  • prima fascia, potranno indicare (nell’ambito delle 10 scuole da scegliere) un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio;
  • seconda e terza fascia, hanno avuto la possibilità di indicare (nell’ambito delle 20 scuole scelte) sino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

La disposizione, di cui sopra, non era contemplata nell’OM n. 60/2020 (relativa alla costituzione delle GPS e alla disciplina delle supplenze per il biennio 2020/22), ma si tratta comunque di un “ritorno” in quanto prevista dal DM n. 131/07.

Assegnazione supplenze sino a 10 giorni

Perché indicare 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio?

La disposizione è utile per coprire il servizio nel minor tempo possibile, trattandosi di supplenze per un periodo massimo di 10 giorni e soprattutto di gradi di istruzione (infanzia e primaria) che accolgono piccoli “allievi”.

Evidenziamo che l’OM 112/2022:

  • dispone che la presa di servizio è immediata (articolo 13/3);
  • dispone che la celere modalità di interpello sarà effettuata grazie al supporto del sistema informativo:
  • non precisa che, in occasione di tali supplenze, nelle scuole interessate si da luogo a scorrimento prioritario della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito la richiesta disponibilità (come invece indicato nel succitato DM 131/07)

Riguardo all’ultimo punto, sebbene non precisato nell’OM, considerato che è stata chiesta apposita disponibilità agli interessati, dovrebbe essere certo lo scorrimento prioritario come sopra indicato. Ciò potrebbe essere specificato nella prossima circolare sulle supplenze a.s. 2022/23. Per le supplenza superiori a 10 giorni si segue la procedura ordinaria, di cui abbiamo parlato in “Graduatorie di istituto, temine preavviso per disponibilità: 24 o 12 ore a seconda dei giorni di supplenza”.

[Ricordiamo che le supplenze sino a 10 giorni possono essere coperte da personale dell’organico dell’autonomia (ossia personale di ruolo in servizio a scuola]

Sanzioni graduatorie di istituto

L’articolo 14, comma 2, dell’OM n. 112/2022 detta quali sanzioni sono previste per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto in caso di rinuncia alla supplenza, alla sua proroga o conferma, di mancata risposta alla convocazione e di abbandono del servizio. Il predetto articolo non fa distinzione tra supplenze sino a 10 giorni e supplenze superiori a 10 giorni, pertanto, le previste sanzioni valgono sia per le une che per le altre. Al riguardo avevamo scritto un apposito articolo sulla convenienza dell’indicazione delle scuole ove essere interpellati con celeri modalità GPS: per infanzia e primaria ritorna l’opzione “supplenze con priorità fino a 10 giorni” ma le sanzioni per rinuncia sono pesantissime. Ne vale la pena?

Queste le sanzioni previste:

  1. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;
  2. la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
  3. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita (le sanzioni sono quelle di cui ai punti 1 e 2 precedenti);
  4. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

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