Maturità 2022, quando e come si possono assentare i docenti della Commissione

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Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 sono composte da sei componenti interni e un presidente esterno. Quando si procede alle sostituzioni e quando no: assenza temporanea e non temporanea.

Esame 2021/22

L’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e dell’articolo 1 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020. Maturità 2022, due prove scritte e orale. Meno peso alla seconda prova. Ecco ordinanza ministeriale. SCARICA PDF

L’esame consiste in tre prove: prima prova scritta nazionale di italiano; seconda prova scritta su una disciplina caratterizzante il corso di studio (predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova medesima); un colloquio.

Maturità 2022, indicazioni prove scritte e colloquio. Sei docenti interni e Presidente esterno. SCARICA ordinanze [PDF]

Commissioni

Le commissioni d’esame sono:

  • costituite in numero di una ogni due classi;
  • composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, fermo restando che uno o più commissari possano essere individuati per entrambe le classi;
  • articolate ciascuna in un due sottocommissioni (una per ognuna delle due classi costituenti la commissione);
  • presiedute da un Presidente esterno all’istituzione scolastica.

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Obbligo di servizio

La partecipazione all’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei docenti e dei dirigenti scolastici.

E’ possibile rifiutare l’incarico ovvero lasciarlo in corso d’opera, soltanto in casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.

Chi può non accettare la nomina

I docenti, che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 (docenti con disabilità personale o che assistono un soggetto con grave disabilità), possono non accettare la designazione come commissari.

Sostituzioni componenti

In caso di mancata accettazione della nomina ovvero di assenza non temporanea (assenza superiore ad un giorno), si deve procedere alla sostituzione del componente/i interessato/i.

La sostituzione dei componenti la commissione spetta al dirigente scolastico della scuola sede d’esame (in caso di assenza del presidente, la sostituzione è di competenza dell’USR).

Il dirigente, che deve sostituire un componente la commissione, procede secondo il seguente ordine di priorità:

  1. individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso la scuola sede d’esame;
  2. individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso la scuola sede d’esame;
  3. individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
  4. individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
  5. nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti sulla base di quanto detto sopra, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:

– docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;

– docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

– docente cui affidare incarico di supplenza per la durata dell’esame di Stato.

Assenze temporanee

Quali assenze si configurano come temporanee? Come si procede in tal caso?

Per assenza temporanea si intende un’assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno. Superato tale periodo (quindi in caso di assenza superiore ad un giorno), il componente la commissione è sostituito, secondo quanto detto sopra, per l’intera durata degli esami.

In caso di assenza temporanea di uno dei commissari:

  • è possibile procedere alla correzione delle prove scritte, purché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta; nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, va assicurata la presenza di almeno due commissari per area;
  • non è possibile svolgere i colloqui, per cui sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno di assenza del componente/i;

Precisiamo che:

  • l’assenza temporanea deve essere dovuta a motivi di legittimo impedimento documentati e accertati;
  • in caso di assenza del presidente (sempre per un tempo non superiore ad un giorno) è possibile svolgere quelle operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione, ferma restando la presenza del sostituto del medesimo (presidente).

Personale utilizzabile per le sostituzioni

Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022.

Ordinanza costituzione commissioni esame di Stato 2021/22

Maturità 2022, commissioni: Presidente esterno e docenti interni anche a tempo determinato. Equilibrio tra discipline, obbligati Italiano e seconda prova. ORDINANZA [PDF]

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