Collaboratrice scolastica precaria per 10 anni, Anief: il giudice del lavoro le fa avere più di 2 mila euro

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Anief – Da Modena arriva un’altra sentenza che fa giustizia sulla mancata piena valutazione del servizio precedente all’immissione in ruolo: la sezione Lavoro del Tribunale emiliano ha recuperato per intero i 9 anni, 9 mesi e 17 giorni svolti da precaria da una collaboratrice scolastica, considerati dall’Istituto Comprensivo dove era entrata in ruolo solo in parte ai fini della ricostruzione carriera.

Inoltre, il ministero dell’Istruzione è stato condannato a pagare alla stessa lavoratrice oltre 2 mila euro di differenze retributive derivanti dall’applicazione degli incrementi stipendiali. Il giudice ha verificato che la donna ha “subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE. Clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto della medesima al riconoscimento ad ogni effetto dell’intero servizio effettivo pre-ruolo prestato, nel corso del quale ha espletato le stesse mansioni poi svolte una volta assunta a tempo indeterminato, sussistendo tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l’art 569 del d.lvo 297/1994 in ragione del suo contrasto con la normativa europea”.

Marcello Pacifico presidente nazionale Anief, ritiene che “questo genere di sentenze confermano che il passaggio che porta all’assegnazione di stipendi più adeguati passa anche per il riconoscimento in toto del periodo del pre-ruolo. È auspicabile che tutti i lavoratori della scuola, docenti e Ata, che hanno svolto periodi di precariato, soprattutto coloro che hanno sottoscritto contratti a tempo determinato oltre i 48 mesi, a rivolgersi alle nostre sedi sindacali, attraverso le quali è sempre valutare la possibilità di presentare ricorso al giudice, così da ritrovarsi con una progressione di carriera e uno stipendio maggiore, oltre che vedersi assegnati i soldi indebitamente trattenuti dallo Stato a causa della ricostruzione di carriera non corretta”.

LA SENTENZA

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

1) accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione convenuta durante i periodi di servizio pre-ruolo, in misura corrispondente ad anni 9, mesi 9, giorni 17;

2) condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, alla ricostruzione, ai fini giuridici ed economici e mediante applicazione delle fasce stipendiali CCNL di comparto del 29.11.2007, della carriera di parte ricorrente in conformità al predetto riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio pre-ruolo prestata dalla parte ricorrente e a riconoscerle le conseguenti differenze retributive che si quantificano in € 2.045,94. Oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data del dovuto sino al saldo effettivo;

3) condanna parte resistente, in persona del Ministro pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 2.008,00, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Oltre spese di contributo unificato.

I RICORSI

Anief mette a disposizione di tutti i dipendenti della scuola, docenti e Ata, un calcolatore gratuito on line, al fine di verificare se vi sono i presupposti per presentare, a vantaggiose condizioni economiche, ricorso e assicurarsi l’integrale ricostruzione di carriera, comprensiva di tutto il periodo pre-ruolo.

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