Docenti e ATA con contratto Covid fino al 10 giugno: spetta il pagamento del sabato e domenica?

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“Personale scolastico contratto c.d. “COVID” al 10 giugno: mancato pagamento sabato 11 e domenica 12. Cosa c’è da sapere, Indicazioni a tutela. Webinar a cura di Anief Liguria e Toscana mercoledì 22 giugno ore 17”.

Anief Liguria e Toscana denunciano una grave anomalia nei cosiddetti contratti cd. Covid del personale docente e ATA che in queste regioni hanno avuto scadenza al 10 giugno.

Ci è stata segnalata la problematica secondo cui nella stipula dei contratti con codice N19 (contratti Covid Ata-Docente), in modo particolare nel caso della Regione Liguria e Toscana dove la scuola ha avuto fine venerdì 10 giugno, nonostante il personale scolastico abbia svolto regolarmente il proprio orario dal lunedì al venerdì (18-24-25h se docente, 36h se ATA) non è stato possibile indicare sul portale Sidi la clausola di cui agli artt. 40 comma 3 (docente) e 60 comma 1 (ATA) del CCNL 2006-09 secondo cui le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, nell’ipotesi che il dipendente completi tutto l’orario settimanale ordinario, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio.

Nel caso specifico, inserendo sul portale SIDI il pagamento delle giornate di sabato 11 e domenica 12 giugno, appare la dicitura: ”Per la tipologia di servizio selezionato (N19) non è possibile indicare il diritto al pagamento sabato e domenica”.

Un’altra azione di risparmio che ricade sulle tasche dei lavoratori precari, con un danno che varia dai 50 (se collaboratore scolastico) ai 70 euro (se docente scuola secondaria) per ciascuna giornata non retribuita.
ANIEF non può stare a guardare!

Ne parleremo nel webinar di approfondimento con:
Avv. Giovanni Rinaldi, legale ANIEF
Maria Guarino, presidente Anief Liguria
Cristina Dal Pino, presidente Anief Toscana

MERCOLEDì 22 GIUGNO ORE 17
LINK: https://register.gotowebinar.com/register/8518323823434064910

La normativa in riferimento è chiara.

L’art. 40, comma 3, del CCNL/2007 recita: “Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario, ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile”.

Il MIUR offre dei chiarimenti sull’argomento nella nota Prot. AOODGPER n. 13650 del 18 DIC. 2013: “Il dipendente che completi tutto l’orario settimanale ordinario ha diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109 comma 1 del Codice Civile. Inoltre, come precisato dall’ARAN, in risposta a specifico quesito, la previsione contrattuale si estende al pagamento del sabato qualora risulti giorno libero del dipendente. Per orario ordinario deve intendersi 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 24 ore nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria, 30 ore nelle istituzioni educative, da svolgere in non meno di 5 giorni settimanali, e 36 ore per il personale ATA.

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