Docenti su supplenze brevi ma continuative, a Chieti una precaria per 4 anni fa ricorso e recupera 4.700 euro

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Ogni insegnante precario che lavora su supplenze brevi per un’annualità deve sapere che percepisce dalla Stato dei compensi inferiori di oltre mille euro complessivi, a causa della mancata assegnazione della Retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15.03.2001: se però presenta ricorso può recuperarli, anche con gli interessi.

È accaduto a una docente abruzzese, che tra il 2016 e il 2020 ha sottoscritto contratti a tempo determinato vedendosi privata della Rpd: ha fatto ricorso al giudice del Lavoro di Chieti e qualche giorno fa è stata emessa la sentenza, in base alla quale si stabilisce che “il ricorso è fondato” e che è invece illegittima la posizione del Ministero dell’Istruzione, secondo cui tale “voce stipendiale spetterebbe soltanto ai docenti assunti a tempo indeterminato e a quelli assunti con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche”. Il giudice, infatti, ha verificato che “secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell’attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico”.

IL DIRITTO A RECUPERARE 4.700 EURO

Pertanto, “va, quindi, affermato il diritto della ricorrente di percepire per ciascun periodo di assunzione con contratto a tempo determinato la retribuzione professionale docenti, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive nella misura, non contestata dalla parte resistente, di € 4.709,12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, con riduzione del 50% in considerazione della natura non particolarmente complessa della causa e del carattere seriale del contenzioso)”.

IL COMMENTO DEL PRESIDENTE ANIEF

Secondo Marcello Pacifico presidente nazionale Anief, “le possibilità che il ricorso al giudice del lavoro faccia giustizia sulla mancata assegnazione della Retribuzione professionale docente, come per la Cia del personale Ata, a proposito delle supplenze brevi e saltuarie, cominciano a essere consistenti. Ci sentiamo quindi sempre più in dovere di invitare tutti i lavoratori della scuola a cui è stato negato il diritto alla riscossione di RPD e CIA mensili, come pure ai supplenti “Covid” nell’ultimo biennio, a verificare la loro posizione, anche utilizzando il nostro calcolatore gratuito on line, così da quantificare la somma esatta da recuperare attraverso il ricorso e valutare se è il caso di rivolgersi in tribunale”.

LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso e per l’effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente di € 4.709,12, a titolo di retribuzione professionale docenti maturata negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo; condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.029,50, di cui € 49,00 per spese e € 980,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Manuela Pirolozzi e Giovanni Rinaldi.

TANTE SENTENZE FAVOREVOLI

Tre le ultime sentenze favorevoli alla tesi dei legali Anief per il recupero di Rpd e Cia ricordiamo quelle di Treviso e di Bologna, dove il giudice ha assegnato rispettivamente oltre 3.600 e 3.200 euro al supplente ricorrente. In precedenza, abbiamo assistito a quella Tribunale del Lavoro di Treviso che ha accordato una congrua somma pur in presenza di una sola annualità di supplenze. Importanti indennizzi sono arrivati anche dal tribunale di Forlì, oltre che di Modena, ma anche di Catania e in precedenza ribadito con sentenza favorevole emessa a Paola. Stesso esito nella medesima provincia di Cosenza una maestra ha recuperato quasi 2mila euro più interessi, e poi a Verona, dove il giudice del lavoro ha accordato 1.200 euro per un solo anno di supplenza annuale svolto. Infine, di recente, nel tribunale di Cosenza, sezione Lavoro e Previdenza, dove per due annualità, ma meno giorni effettivi di lavoro, erano stati negati al docente “euro 2.860,81 a titolo di retribuzione professionale docenti relativamente agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2017/2018”: anche in questo caso, il giudice nella sentenza ha fatto riferimento all’ampia giurisprudenza nazionale sulla questione, oltre che alle indicazioni che l’Unione europea continua a fornire: il giudice a Cosenza ha dunque condannato il ministero dell’Istruzione ritenendo più che legittimo il ricorso patrocinato dal giovane sindacato.

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