Graduatorie GPS 2022/24, quanti punti spettano per il servizio: specifico, aspecifico e su sostegno. Quando si raddoppia

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Le domande di inserimento, aggiornamento e/o trasferimento delle GPS 2022/24 sono state presentate e gli aspiranti attendono adesso la pubblicazione delle graduatorie. Valutazione servizio: regole e punteggi. Tutto le info utili

Valutazione domande

Gli Uffici scolastici provinciali e le eventuali scuole polo delegate sono impegnati nella valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti nelle istanze (presentate entro lo scorso 31 maggio). Si tratta del primo controllo previsto nell’OM n. 112/2022, al quale seguirà quello dell’istituzione scolastica ove l’aspirante stipulerà il primo contratto di supplenza nel periodo di vigenza delle GPS, ossia il 2022/24.

Già durante questa prima verifica da parte degli USP, in caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti, gli aspiranti possono vedersi rettificato il punteggio ovvero essere esclusi dalla graduatoria.

A seguito della valutazione delle istanze, gli Uffici scolastici provinciali gradueranno gli aspiranti in base alla somma dei punteggi derivanti da: titolo d’accesso; titoli  accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo d’accesso; titoli di servizio. 

Regole generali valutazione servizio

Di seguito le regole generali relative alla valutazione del servizio e alla tempistica entro cui deve essere stato maturato:

  • il servizio di insegnamento della religione cattolica/attività alternativa è valutato come servizio aspecifico;
  • i servizi prestati con contratti atipici (non da lavoro dipendente), nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale, su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati per l’intero periodo secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente (il servizio è valutato ai soli fini dell’attribuzione del punteggio);
  • il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, nella scuola primaria parificata ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà rispetto al punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici;
  • il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali è valutato la metà rispetto al punteggio previsto per i servizi specifici o aspecifici;
  • il servizio di insegnamento prestato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato come il corrispondente servizio prestato in Italia, purché certificato dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia;
  • il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, se prestati in costanza di nomina;
  • sono valutati i servizi prestati: nelle scuole statali e paritarie, anche estere; nelle sezioni primavera per la sola scuola dell’infanzia e primaria (come specifico nella scuola dell’infanzia; come aspecifico nella scuola primaria); nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi; nei progetti regionali; nell’ambito dei percorsi in diritto/dovere all’istruzione, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale;
  • non sono valutati i servizi svolti durante la frequenza di percorsi selettivi al termine dei quali è stata conseguita l’abilitazione (compresa la laurea in SFP);
  • è valutato il servizio prestato durante frequenza dei percorsi di specializzazione su sostegno;
  • è valutato il servizio svolto senza titolo d’accesso, purché lo stesso (titolo) sia stato conseguito entro la data di presentazione delle istanze;
  • il servizio prestato contemporaneamente su due classi di concorso, è valutato come specifico per entrambi le classi di concorso;
  • i titoli di servizio, che andavano dichiarati nelle domande, sono quelli maturati nel biennio 2020/21 – 2021/22 (considerato che il termine ultimo di presentazione delle istanze per il biennio precedente è stato il 6 agosto 2020, non dovrebbero esserci docenti che, per l’a.s. 2019/20, non abbiano maturato il massimo del punteggio; qualora ci fossero, dovrebbero essere docenti che hanno avuto un contratto al 31/08/2020; in tal caso, gli interessati dovevano dichiarare il punteggio maturato dal 7 al 31 agosto 2020, sempre entro il limite massimo, per l’a.s. considerato, di 12 punti);
  • relativamente all’a.s. 2021/22, agli aspiranti che, entro il 31 maggio 2022 (termine ultimo di presentazione delle domande), non avevano maturato l’intera annualità di servizio, l’OM 112/2022 ha dato la possibilità di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto, in modo da cumulare il massimo del punteggio previsto; ciò ha riguardato i docenti con contratto al 30/06, al 31/08, al termine delle lezioni o comunque con data successiva al 31 maggio 2022, che hanno potuto dichiarare il servizio non solo svolto ma anche quello ancora non svolto e coperto da contratto (l’effettivo svolgimento del predetto servizio sarà confermato successivamente).

Il servizio prestato su posti di sostegno è valutato come:

  • specifico nelle GPS sostegno dello specifico grado;
  • specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
  • aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso.

Differenza servizio specifico e aspecifico

Il servizio, come detto sopra, è valutato sia come specifico che come aspecifico:

  • per servizio specifico si intende il servizio prestato su specifica classe di concorso/tipo di posto per cui viene valutato;
  • per servizio aspecifico (valutato la metà rispetto a quello specifico) si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado rispetto a quello per cui viene valutato.

Esempio: ho svolto un anno di servizio sulla A-22 e sono inserito in GPS anche per la A-12; il servizio sarà valutato come specifico nella A-22, come aspecifico nella A-12.

Punteggio

Il punteggio complessivo di servizio valutabile per ciascuna graduatoria, per ogni anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Lo stesso servizio viene valutato (per gli aspiranti inseriti in più GPS, ossia per più posti/classi di concorso) come specifico e aspecifico.

GPS posto comune

Il servizio (specifico) prestato sullo specifico grado, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione:

  • è valutato p. 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.

Il servizio (aspecifico) prestato su altro grado o su altra classe di concorso, per cui si procede alla valutazione:

  • è valutato p. 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico

GPS sostegno

Il servizio (specifico) prestato su posto di sostegno sullo specifico grado:

  • è valutato p. 2 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico.

Il servizio (aspecifico) prestato su altro posto, altra classe di concorso o altro grado:

  • è valutato p. 1 per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ciascun anno scolastico

Calcolo

Per procedere al calcolo del punteggio spettante si sommano tutti i giorni di servizio (relativi allo stesso anno scolastico; non è possibile sommare giorni relativi ad anni scolastici diversi), tenuto conto che  un mese è dato sempre da 30 giorni e che non si prendono in considerazione (separatamente) le singole frazioni di 16 giorni. Così ad esempio, all’aspirante che ha maturato 32 giorni di servizio spettano 2 punti; i 4 punti scattano con 30+16, ossia con 46 giorni di servizio. Pertanto il calcolo da effettuare è il seguente:

  • da 16 a 45 gg. uguale p. 2 (p. 1 se aspecifico)
  • da 46 a 75 gg. uguale p. 4 (p. 2 se aspecifico)
  • da 76 a 105 gg. uguale p. 6 (p. 3 se aspecifico)
  • da 106 a 135 gg. uguale p. 8 (p. 4 se aspecifico)
  • da 136 a 165 gg. uguale p. 10 (p. 5 se aspecifico)
  • da 166 gg. in poi uguale p. 12 (p. 6 se aspecifico)

Il massimo del punteggio si ottiene pure, come leggiamo nelle note alle tabelle di valutazione, se il servizio prestato risponde a quanto previsto dall’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99, secondo cui:

  • l’annualità di servizio, per cui si conseguono comunque i 12 punti per il servizio specifico ovvero i 6 punti per il servizio aspecifico, si matura con un servizio prestato, anche in modo non continuativo, per 180 giorni ovvero con un servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale ovvero sino al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia (ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99 e come indicato dal Miur con nota n. 7526 del 24 luglio 2014).

Raddoppio punteggio

Il servizio prestato, dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07, nelle scuole pluriclassi dei comuni di montagna, di cui alla legge n. 90/1957, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari, è valutato in misura doppia.

Il punteggio, dunque, è raddoppiato nel solo caso in cui è stato prestato nelle suddette istituzioni e nel periodo considerato.

Riferimenti

L’articolo è stato redatto sulla base di quanto previsto:

  • nell’OM n. 112/2022 e nelle allegate tabelle di valutazione dei titoli
  • nella nota 1290 del 22/07/2020
  • nelle FAQ del MI

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