Maturità 2022, esame alunni con disabilità: prove equipollenti o meno. Quando si consegue il diploma

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Quali prove sostengono i canditati con disabilità per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22? Quando conseguono il diploma? Quando l’attestato di credito formativo?

Esame 2021/22

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato dall’OM n. 65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1/956 della legge n. 234/2021 e dell’articolo 1 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.

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L’esame, secondo quanto disposto dall’ordinanza ministeriale, consiste in tre prove:

  1. prima prova scritta nazionale di italiano;
  2. seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio (predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della disciplina oggetto della prova medesima);
  3. un colloquio.

Esame studenti con disabilità

L’esame degli studenti con disabilità è disciplinato dall’articolo 24 dell’ordinanza ministeriale succitata, che detta precise disposizioni in merito alle prove e al conseguimento o meno del diploma finale, da parte dei predetti alunni.

Ammissione

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, secondo quanto disposto dall’articolo 3 della succitata OM.

Leggi qui per i requisiti di ammissione

Prove d’esame

Gli alunni con disabilità certificata sostengono prove d’esame equipollenti oppure non equipollenti, in base a quanto previsto nel PEI.

Consiglio di classe decide prove

La decisione se l’alunno con disabilità sostiene prove d’esame equipollenti o non equipollenti spetta al consiglio di classe, in coerenza con quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI). Nel PEI, infatti, è indicata la programmazione seguita dall’alunno (differenziata ovvero per obiettivi minimi) con le conseguenti prove equipollenti o meno dalla medesima previste.

Il consiglio di classe, inoltre, sentita la famiglia e in riferimento al PEI, stabilisce se l’alunno con disabilità debba svolgere o meno il colloquio a distanza, in modalità telematica (in videoconferenza). Tale decisione va considerata e presa, qualora la prova orale in presenza risulti inopportuna o di difficile attuazione, anche per l’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza.

Nel caso in cui la necessità di svolgere il colloquio a distanza si manifesti dopo l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, la decisione spetterà al presidente della commissione sentita la sottocommissione.

Predisposizione prove

Le prove d’esame, equipollenti o meno, sono predisposte dalla sottocommissione in coerenza con quanto stabilito dal consiglio di classe e riportato nel documento del medesimo (consiglio di classe).

Nella predisposizione delle prove (come anche nello svolgimento dell’esame) la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico, quali il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente.

Nomina docente sostegno

La nomina del docente di sostegno e delle altre eventuali figure, che hanno supportato l’alunno con disabilità nel corso dell’anno scolastico, è di competenza del presidente della commissione.

La nomina avviene sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.

Svolgimento prove scritte

Per lo svolgimento delle prove scritte, la sottocommissione può assegnare al candidato con disabilità tempi più lunghi, senza che ciò comporti, di norma, un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

Valutazione prove

Alle prove è attribuito il punteggio previsto dall’OM, ossia:

  • 15 punti prova scritta di italiano;
  • 10 punti seconda prova scritta;
  • 25 punti colloquio.

La sottocommissione, ove necessario, adatta al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione del colloquio di cui all’allegato A all’OM.

Diploma o attestato di credito formativo

I candidati con disabilità che sostengono:

  • prove equipollenti conseguono il titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti;
  • prove non equipollenti non conseguono il suddetto titolo di studio, ma un attestato di credito formativo, recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Prova di italiano in formato speciale

In caso di candidati non vedenti, su richiesta della scuola, il Ministero invierà i testi della prima prova scritta in codice Braille.

In caso di candidati che non conoscano il Braille, possono essere richiesti altri formati (audio e/o testo) oppure la commissione può trascrivere il testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando comunque anche l’uso di altri ausili idonei, solitamente usati nel corso dell’attività scolastica ordinaria.

In caso siano presenti candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono trasmessi in base alle richieste delle singole scuole, che indicano su apposita funzione SIDI: tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea che deve avere il testo.

Per tutte le prove in formato speciale, si evidenzia nell’OM, le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via e­mail ([email protected]).

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