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Docenti a tempo indeterminato e le ferie negli ultimi giorni di Giugno: Dirigente può non concedere?

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La fruizione di permessi, ferie e assenze da parte del personale docente con contratto a tempo indeterminato avviene secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro [CCNL] e specifiche disposizioni normative. Le ferie rappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA. A volte può succedere che un insegnante abbia bisogno di alcuni giorni di ferie durante l’ultima settimana di Giugno, che, come risaputo, è un periodo cruciale pieno di impegni e adempimenti finali. I Dirigenti possono non concedere?

Una docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado ha la necessità di prendere 4 giorni [dal 27 giugno al 30 giugno]. La Preside non vuole, però, concederle le ferie. Può farlo? Eventualmente la stessa insegnante può usufruire dei giorni di permesso per motivi familiari e personali?

Giorni di ferie per i docenti a tempo indeterminato

Il docente ha diritto a:

  • 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;

  • 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

ATTENZIONE: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato.

A titolo di esempio, il docente neoassunto in ruolo nel 2019/20 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto già da quest’anno a 32 gg. di ferie.

Giorni di ferie e “settimana corta” o giorno “libero”

Il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione oraria settimanale.

Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è quindi calcolata su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero” o se la scuola adotta la c.d. “settimana corta”.

Tutti i docenti hanno infatti pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg.

Periodi dell’anno scolastico in cui è possibile fruire delle FERIE

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;

  • Vacanze natalizie e pasquali;

  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato).

  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).

  • Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione (N.B. per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l’Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.).

Ferie: vanno richieste e possono essere concesse o meno dal Dirigente

L’art. 2109 c.c., confermato anche dal nuovo testo dell’art. 10 del D. Lgs. 66/2003, stabilisce espressamente che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

Permessi per motivi personali e familiari docenti di ruolo

L’articolo 15 del CCNL 2007 disciplina i 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari per il personale docente a tempo indeterminato.

Alla luce della previsione contrattuale e degli orientamenti applicativi dell’Aran:

  • i 3 giorni di permesso sono un diritto a domanda del personale docente;
  • il personale docente deve fornire una motivazione, personale o familiare, che rappresenta il presupposto giustificativo del permesso;
  • la motivazione deve essere documentata anche mediante autocertificazione;
  • i motivi addotti dal lavoratore non sono soggetti alla valutazione del dirigente scolastico che si limita a controllare la correttezza formale dell’istanza;
  • il docente individua le situazioni soggettive o le esigenze di carattere personale o familiare ai fini del ricorso a tali permessi;
  • i 3 giorni di permesso non sono correlati al servizio prestato ma possono essere riconosciuti indipendentemente dalla prestazione lavorativa resa nell’anno scolastico di riferimento:
  • i 3 giorni sono retribuiti.

Conclusioni

La nostra docente vede negarsi dal Capo di Istituto i giorni di Ferie nell’ultima settimana di Giugno. Ciò è legittimo in quanto il Dirigente scolastico/Datore di Lavoro per esigenze di servizio può non concedere. Lo abbiamo visto sopra:

Periodi dell’anno scolastico in cui è possibile fruire delle FERIE

Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato).

É invece possibile per l’insegnante in oggetto presentare richiesta di permesso per motivi personali e familiari. In tal caso è sufficiente presentare un’autocertificazione e non ci sono collegi docenti o scrutini che tengano: il Dirigente può solo limitarsi a concedere quanto richiesto dal Docente. Il diritto a tali permessi è incondizionato anche qualora ci fossero in concomitanza esigenze di servizio quali le attività di scrutinio.

Quindi in definitiva vi è un’alternativa alle Ferie anche se al massimo è possibile richiedere 3 giorni di permesso per motivi personali e familiari; l’insegnante aveva bisogno di 4 giorni.

Insegnanti con contratto al 30 giugno: ferie assegnate d’ufficio. In alcuni casi è illegittimo – Orizzonte Scuola Notizie

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Docenti con contratto al 30/06: assegnazione ferie d’ufficio. Come comportarsi – Orizzonte Scuola Notizie

Permessi per motivi personali e familiari: quanti sono e come giustificarli (orizzontescuola.it)

Permessi per motivi personali/familiari: ecco in quali casi il Dirigente scolastico può non autorizzare – Orizzonte Scuola Notizie

 

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