Esame di Stato relativi al I Ciclo e diplomi e delega alla firma: un esempio di circolare per il ritiro dei diplomi provvisori

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La C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio III, ferme restando la responsabilità e la competenza del Presidente della Commissione degli esami di Stato relativi al I Ciclo per la firma dei diplomi, per tutti i licenziati ed al termine delle operazioni d’esame, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame, si precisa che, nel caso questi non siano disponibili all’atto della chiusura della relativa sessione (ordinaria o, nel caso, suppletiva), il Presidente medesimo, prima della detta chiusura, delega, per iscritto, alla firma dei diplomi medesimi il dirigente scolastico della scuola sede d’esame, senza indicarne le generalità (tale delega conserva il suo valore anche per altro dirigente subentrante). Tale documento deve essere conservato agli atti della scuola.

La sottoscrizione dei diplomi

Nell’evenienza di delega attribuita dal presidente della Commissione al Dirigente Scolastico, il soggetto delegato, a seguito della fornitura dei diplomi, ne cura la sottoscrizione per tutti i licenziati, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame; la dizione prestampata sul diploma “Il Presidente della Commissione” deve essere preceduta da un “per” e, sotto, occorre indicare, a stampa o a stampatello, in colonna “Il Dirigente Scolastico delegato” e, tra parentesi, il suo nome e cognome.

Consegna dei diplomi

La C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 prevede che “quando i diplomi sono pronti per la consegna agli interessati se ne darà loro notizia nei modi opportuni quali fatti conoscere, in precedenza, agli interessati medesimi all’atto della pubblicazione dei risultati degli esami. La persona legittimata al ritiro del diploma deve essere invitata a controllare, all’atto della consegna, l’esattezza dei dati apposti sul diploma medesimo”. Inoltre “ai candidati che superano l’esame, ma che risultano essere stati ammessi con riserva all’esame o alla prosecuzione dell’esame medesimo, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito dello scioglimento positivo della riserva stessa. Possono, invece, essere rilasciate certificazioni che rechino, d’obbligo, espressa indicazione della riserva pendente. Nel caso in cui l’esame sostenuto positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già predisposto verrà annullato. Il rilascio dei diplomi di licenza, nonché dei certificati e degli attestati di cui appresso, é gratuito; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 T.U.).

Certificati e attestati

I dirigenti scolastici possono, a richiesta degli interessati, rilasciare certificati (debitamente numerati e registrati: Registro dei certificati e degli attestati) relativi al conseguimento del titolo di studio in argomento. Il certificato deve riportare anche l’indicazione relativa allo strumento musicale oggetto di prova d’esame (per i corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124).

L’attestato di credito formativo

La C.M. n. 51 prot. n. 4437 /R.U./U dell’11 giugno 2010 ricorda che agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9, comma 4, D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009).

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