Supplenze, spezzoni pari o inferiori a 6 ore: ordine attribuzione e pagamento. Novità

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Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) si sono aggiornate secondo le disposizioni dell’OM 112/2022, che disciplinerà anche l’attribuzione delle supplenze per il biennio 2022/23 e 2023/24. Attribuzione spezzoni pari o inferiori a 6 ore.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore

L’ordinanza ministeriale presenta un’importante novità (in realtà un ritorno al passato) relativamente all’attribuzione delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra.

Cosa prevedeva l’ordinanza ministeriale 60/2020

L’ordinanza ministeriale n. 60/2020 prevedeva che le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali (nella scuola secondaria), che non concorrono a costituire cattedra, venissero assegnate dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati,  come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un orario complessivo massimo di 24 ore settimanali, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina.

Le predette ore dunque dovevano essere assegnate ai docenti di ruolo in servizio nella scuola di interesse, in possesso della specifica abilitazione o, in subordine, del titolo di studio valido per insegnare la relativa disciplina. Nel caso in cui non era possibile assegnare le ore ai docenti di ruolo, le stesse venivano assegnate ai docenti con contratto a tempo determinato sempre in servizio nella scuola in questione, in possesso della specifica abilitazione. Approfondisci

L’ordinanza ministeriale 112/2022

L’articolo 2, comma 3, della nuova ordinanza ministeriale prevede che le suddette ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, vengano assegnate dai dirigenti scolastici, previo consenso degli interessati, nell’ordine seguente:

  1. ai docenti con contratto a tempo determinato, aventi titolo al completamento d’orario, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse;
  2. ai docenti di ruolo della scuola medesima, in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento;
  3. ai docenti  a tempo determinato, in servizio nella scuola medesima e in possesso del titolo di abilitazione per l’insegnamento di interesse, sino ad un massimo di 24 ore settimanali, come ore aggiuntive di insegnamento.

Qualora non sia possibile attribuire le ore di cui sopra, secondo le modalità succitate, si procederà all’attribuzione delle stesse utilizzando le graduatorie di istituto.

Evidenziamo che quanto previsto nell’OM 112/2022 rappresenta, come accennato prima, un ritorno al passato, poiché la medesima procedura di attribuzione era precedentemente prevista dal DM n. 131/2007 e specificata dalle annuali note sulle supplenze.

Pagamento

Il pagamento delle ore eccedenti le 18, nei casi sopra descritti, è previsto sino al 30/06, come chiarito dal Mistero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 33247 del 07/04/2016.

La circolare distingue tra cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore (cattedre istituzionali) e ore eccedenti le 18 attribuite secondo la succitata modalità e disponibili in organico di fatto:

  • per le prime (cattedre costituite in organico di diritto con più di 18 ore) le ore eccedenti vanno pagate sino al 31/08;
  • per le seconde (ore eccedenti disponibili in organico di fattole ore eccedenti le 18 vanno pagate sino al 30/06.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected]

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