Docenti di religione cattolica precari, in arrivo risarcimento danni

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Nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. Nelle ipotesi di abuso sorge il diritto del docente al risarcimento del danno c.d. eurounitario oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, Sentenza n. 18698 del 09 giugno 2022.

I reiterati rapporti a termine

Un docente di religione cattolica presso la scuola pubblica agiva presso il Tribunale nei confronti del MIUR esponendo di aver prestato servizio, in forza di reiterati rapporti a tempo determinato, continuativamente dall’anno scolastico 1993/1994 fino all’epoca di deposito del ricorso in primo grado (a.s. 2011/2012) e insistendo, sul presupposto di essere stato dichiarato idoneo nella graduatoria del concorso del 2004, per la declaratoria del suo diritto all’assunzione a tempo indeterminato e comunque per il risarcimento del danno, anche per abusiva reiterazione dei rapporti a termine.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento

Il Tribunale riconosceva il solo diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei rapporti a termine, che liquidava (ex art. 32, c. 5, L. 183/2010) in misura di 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, rigettando invece la domanda di accertamento del diritto all’assunzione. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello, rigettando sia il gravame principale del MIUR, sia quello incidentale del lavoratore, con cui egli aveva insistito per la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

Reiterazione dei contratti a termine e regole eurounitarie

La Cassazione, nel rigettare il ricorso interposto dal MIUR, argomenta sul tema del regime dei contratti a tempo determinato, sotto il profilo della loro reiterazione e delle regole eurounitarie che vietano l’indefinito rinnovo di essi per sopperire ad esigenza datoriali durevoli, definendo tre principi:

  • “Stante l´impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo, e ciò in ragione dell´indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l´interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l´accesso ai ruoli”.
  • “Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all´art. 32, c. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”.
  •  “I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l´assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all’attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al Ministero, qualora Iorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l´onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l´integrazione della fattispecie del predetto abuso”.

Il rigetto delle pretese del MIUR

Riguardo al caso concreto, per i giudici della Cassazione la Corte territoriale ha fondato l’accoglimento della domanda sulla reiterazione continua dei contratti, rimarcando in particolare come fossero mancati altri concorsi dopo il triennio di validità del primo (2004/2007), sicché si è certamente realizzato l’abuso riconnesso al mantenimento della precarietà, in quanto il docente, dopo avere già lavorato per tre annualità, successivamente, dal 2007/2008, pur proseguendo ininterrottamente nell’insegnamento della religione cattolica, non ha potuto fruire dell’indizione dei concorsi previsti dalla legge.

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