Riforma reclutamento docenti, tutte le novità approvate: l’analisi e le critiche dell’Anief

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Il nuovo testo di riforma PNRR sul reclutamento, modificato dalla I e VII commissione del Senato, cambia il DL 36 del 30 aprile scorso presentando una serie di nuove disposizioni, alcune delle quali proposte dal sindacato.

Queste le novità più rilevanti: i docenti precari del sistema nazionale di istruzione e di ruolo verranno ammessi ai corsi abilitanti e di sostegno su quote di riserva per il primo triennio; gli idonei della secondaria verranno collocati nelle graduatorie di merito; ritorna il vincolo triennale per i neoassunti; servirà la tesina più l’esame orale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento; arrivano i test di valutazione sulle competenze didattiche; con 36 mesi di servizio si accede ai concorsi nel transitori; i quiz nei concorsi pubblici vengono sostituiti con domande aperte; concorso riservato con prova orale per insegnanti di religione cattolica con 36 mesi di servizio sul 50% dei posti.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Questa riforma è da noi bocciata, perché non semplifica le procedure di reclutamento per i più giovani, con ben cinque prove da superare per entrare nei ruoli dello Stato. Inoltre, per i precari non prevede un canale di reclutamento certo come chiesto dal Comitato europeo dei diritti sociali, dalla Corte di giustizia europea, oltre che dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa su denuncia del sindacato”.

LA FORMAZIONE

La contrattazione definisce le iniziative formative alla formazione continua obbligatoria e incentivata. L’esame finale dell’anno di formazione universitaria consiste in una tesina ed in una attività simulata. Il massimo dell’attività da svolgere a distanza riguarda il 20%. Per i primi tre cicli è ammessa una quota di riserva, per l’anno di formazione universitaria i precari ed i docenti di ruolo in servizio nel sistema nazionale d’istruzione, si può iscrivere chi ha completato la triennale ed il personale di ruolo.

I CFU E IL TIROCINIO

Sono riconosciuti i 24 crediti formativi universitari, cosiddetti Cfu, il tirocinio formativo non è retribuito. Si procederà ad un decreto apposito di accorpamento delle classi di concorso oggi esistenti.

CHI PUÒ FARE IL CONCORSO

Possono partecipare al concorso tutti coloro che hanno 3 anni di servizio. Il test di valutazione dopo l’anno di prova riguarderà le competenze didattiche sviluppate rispetto alle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche ad eccezione degli insegnanti di sostegno.

LA MOBILITÀ

C’è un vincolo di tre anni sulla mobilità aldilà della domanda di assegnazione e utilizzazione nella stessa provincia di appartenenza.

COMPENSI

L’elemento retributivo una tantum che varia dal 10 al 20% del trattamento stipendiale in godimento e stabilito dalla contrattazione collettiva in base alla partecipazione a percorsi di formazione volontaria e retribuita dal fondo dell’offerta formativa al raggiungimento di indicatori di performance che riguardano: rendimento alunni, condotta professionale, promozione dell’inclusione e dell’esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie e finale sulll’attività formativa effettuata dal comitato di valutazione integrato da un dirigente tecnico ed un ds esterno. rimane il salario accessorio per garantire la continuità didattica

SCATTI DI ANZIANITÀ E ORGANICI

restano fermi gli scatti di anzianità, non ci potranno essere più aumenti di personale, dal 2026 riduzione dell’organico, le ore di formazione aggiuntiva (15 infanzia e primaria e 30 secondaria) ed i criteri del sistema di formazione sono rimessi alla contrattazione collettiva.

LA DIDATTICA

Nelle more, si procede attraverso il comitato di valutazione attraverso un colloquio senza rotazione del personale ed in base ai criteri legati all’innovatività delle metodologie dei linguaggi didattici, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica.

INCLUSIONE

La capacità d’inclusione si realizzerà attraverso un percorso formativo di durata triennale,

ESONERI E CONCORSI

sono previsti esoneri o semiesoneri per la scuola ed i test a risposta chiusa diventano a risposta aperta, concorso riservato per gli insegnanti di religione cattolica con una prova orale però per i precari con idoneità diocesana che hanno prestato servizio con 36 mesi nelle scuole statali. Gli idonei degli ultimi concorsi andranno nelle graduatorie di merito.

SOSTEGNO

Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusiva-mente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

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