Colloqui Maturità, se commissari assenti per un giorno si interrompono. Non è prevista la videoconferenza

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I commissari assenti per più di un giorno vanno sostituiti. Se l’assenza è limitata invece a un giorno si interrompono gli esami. Non è prevista la modalità in videoconferenza. Lo ricorda con una nota l’USR Lazio.

Si invitano tutti i Presidenti ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall’OM 65/2022, in particolare a quanto disposto dall’art. 13, comma 7 dell’OM 65/2022, in materia di sostituzione dei commissari assenti, in sede di colloquio, per più di un giorno. Non può trovare, invece, applicazione l’art. 30 dell’ordinanza sopra citata, essendone diversi i presupposti e il campo di applicazione, in caso di formale assenza.

Così scrive l’USR Lazio

Ricordiamo il comma 7 dell’articolo 13 dell’OM 65:

Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.

Non può essere applicato l’articolo 30, ovvero la modalità in videoconferenza.

L’ordine di priorità da seguire in caso di sostituzione dei commissari:

a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;

c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in
subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;

e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
ii. docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata dell’esame di Stato.

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