Utilizzazione docenti 2022, valutazione titoli: tempistica conseguimento, anno in corso e continuità servizio. FAQ

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I docenti interessati sono al momento impegnati nella presentazione delle istanze di utilizzazione per l’a.s. 2022/23. Punteggio continuità di servizio: quando spetta, quando si mantiene e quando si perde. FAQ

Domande

D. Sino a quando è possibile presentare domanda di utilizzazione?

R. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente si possono presentare sino al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID.

D. Quali docenti possono presentare domanda di utilizzazione? 

R. La domanda di utilizzazione, secondo quanto disposto dal CCNI 2019/22 (prorogato per l’a.s. 2022/23), può essere presentata dai docenti in possesso di determinati requisiti.  Ecco quali 

Valutazione titoli

D. Quali titoli vengono valutati nelle domande di utilizzazione?

R. I titoli valutabili sono indicati nella tabella di valutazione, allegata (allegato 2) al CCNI 2019/22 (ripresa dal CCNI sulla mobilità), e sono: anzianità di servizio; esigenze di famiglia; titoli generali. 

D. Chi valuta le istanze? 

R. La valutazione spetta alla scuola in cui presta servizio il docente interessato (cioè che presenta l’istanza). Nel caso in cui la scuola di titolarità non coincida con quella di servizio, la domanda è valutata da quest’ultima (ossia dalla scuola di servizio), acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento. Per i docenti in esubero su provincia, la valutazione della domanda è effettuata dagli uffici territorialmente competenti.

D. Sino a quando è possibile  conseguire i titoli previsti dalla suddetta tabella di valutazione?  

R. I titoli si possono conseguire entro i termini di presentazione delle domande, ossia entro il 4 luglio 2022.

D. La tabella sopra citata presenta anche delle precisazioni in merito ai trasferimenti d’ufficio. Per le utilizzazioni si seguono soltanto le parti relative ai trasferimenti a domanda o anche quelle relative ai trasferimenti d’ufficio? 

R. Vanno considerate le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio.

D. Nelle domande di mobilità l’anno di servizio in corso non si valuta. E’ lo stesso per le utilizzazioni? 

R. No, nelle istanze di utilizzazione l’anno in corso si valuta.

D. Ai fini dell’attribuzione del punteggio per il comune di residenza dei familiari, da quanto tempo gli stessi devono risiedervi?

R. E’ necessario che vi risiedano con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi antecedenti rispetto alla data di presentazione delle istanze.

D. Ai fini della valutazione dell’esistenza di figli, l’età è è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie?

R. Sì.

D. In caso di parità di precedenze e di punteggio, chi  prevale?

R. Prevale il docente anagraficamente più anziano.

Continuità di servizio

D. La valutazione della continuità di servizio, avviene dopo almeno un triennio?

R. No, la continuità si valuta già dopo un anno di servizio maturato nella scuola di titolarità, in quanto per le utilizzazioni, come detto sopra, vanno considerate le parti della tabella di valutazione relative ai trasferimenti d’ufficio.

D. Quali sono i criteri di valutazione?

R. Per la valutazione della continuità è necessario che, per gli anni considerati, il servizio sia stato svolto, senza soluzione di continuità, nella stessa scuola di attuale titolarità e nella medesima tipologia di posto (comune/sostegno) e, per la scuola secondaria, altresì nella medesima classe di concorso (quindi o sostegno o classe di concorso).

D. Quanti punti vengono attribuiti?

R. Sono attribuiti 2 punti ogni anno per i primi cinque anni e poi 3 punti ogni anno a partire dal sesto anno. Esempio: al docente con 6 anni di continuità di servizio spettano 13 punti [(5×2)+(1×3)].

D. E’ possibile sommare anni svolti nella stessa scuola ma alcuni al diurno e altri al serale?

R. No, l’organico del diurno è distinto da quello del serale, pur appartenendo alla medesima istituzione scolastica. Pertanto, nel momento in cui si è stati trasferiti dal diurno al serale e viceversa, la continuità si perde. La valutazione riguarda, conseguentemente, i soli anni svolti continuativamente nell’organico (diurno o serale) in cui si è attualmente titolari (fermo restando gli altri criteri sopra citati).

D. E’ valutata anche la continuità nel comune? 

R. Sì, è valutata anche la continuità nel comune di servizio, fermo restando che il servizio deve essere stato svolto nella medesima tipologia di posto (comune/sostegno) e, per la scuola secondaria, altresì nella medesima classe di concorso.

D. Quanti punti spettano per la continuità nel comune?

R. Spettano punti 1 per ciascun anno.

D. Il punteggio di continuità nella scuola e nel comune sono cumulabili?

R. No, il punteggio non è cumulabile per lo stesso anno scolastico. Nel medesimo anno scolastico, quindi, si valuta o la continuità nella scuola o quella nel comune.

D. Nella continuità di servizio si valuta anche l’anno in corso?

R. Nelle domande di utilizzazione, come detto sopra, l’anno in corso va valutato. Quindi la risposta è affermativa.

D. Sono un docente di scuola primaria, che per l’a.s. 2021/22, ha ottenuto il trasferimento nella stessa scuola da posto comune a posto di lingua. Ho perso gli anni di continuità maturati? 

R. No, per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo/istituto non interrompe la continuità di servizio.

D. Nel corrente anno scolastico, sono stata prima in congedo di maternità e poi parentale. La continuità va valutata?

R. Sì, in tal caso la continuità non si interrompe.

D. Nel corrente anno scolastico, sono stato utilizzato a domanda su sostegno. Ho perso la continuità di servizio?

R. No.

D. Nel corrente anno scolastico, ho ottenuto il trasferimento da posto di sostegno a posto comune nella medesima scuola. Mi spetta il punteggio di continuità?

R. No, non le spetta, in quanto il trasferimento da posto di sostegno a posto comune e viceversa interrompe la continuità nella scuola e nel comune.

D. Nel corrente anno scolastico, ho svolto servizio in assegnazione provvisoria. Ho perso la continuità di servizio?

R. Sì, l’assegnazione provvisoria fa perdere la continuità di servizio.

D. Quali sono tutti i casi in cui si mantiene la continuità di servizio?

R. La continuità di servizio non si interrompe, per cui si continua a maturare, nei casi di seguito indicati:

  • nel caso in cui, in seguito all’introduzione dell’organico di circolo (nell’a.s. 1998/99 per la scuola primaria e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole), la titolarità sia passata dal plesso al circolo corrispondente;
  • in seguito all’introduzione dell’organico dell’autonomia, con l’automatica attribuzione della titolarità su codice unico in tutte le situazioni in cui era distinto;
  • per la scuola primaria, nel caso di trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua), ossia da posto comune a posto di lingua e viceversa;
  • in caso di trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata, quindi per il personale che usufruisce della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25; al riguardo, si precisa che la continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del predetto personale va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio;
  • in caso di assegnazione provvisoria provinciale per i docenti trasferiti d’ufficio o domanda condizionata (punto precedente) che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio successivo al trasferimento d’ufficio, il rientro nell’istituto di precedente titolarità;
  • nel caso di assenze per motivi di salute, gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.lgs. n. 151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo;
  • nel caso di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del CSP.I., di esoneri sindacali e di aspettative sindacali ancorché non retribuite;
  • nel caso di incarico di presidenza di scuole secondarie, di esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso;
  • in caso di collocamento fuori ruolo per il periodo in cui si mantiene la titolarità (ai sensi del DL n. 240/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 306/2000), per il servizio prestato nelle scuole militari nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti di cui all’art 1, comma 65, della legge n. 107/15;
  • in caso di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità  (art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/01);
  • in caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole), caso in cui la titolarità ed il servizio, relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante, si ricongiungono alla titolarità ed al servizio riguardanti la scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa;
  • in caso di utilizzazione in altra scuola ovvero di trasferimento del docente in soprannumero nella scuola di titolarità, qualora il medesimo (docente) abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio successivo il trasferimento nella predetta scuola di precedente titolarità ovvero nel comune; in tal caso, in sostanza, l’aver ottenuto il trasferimento in una delle altre preferenze espresse (dopo la prima che deve essere la scuola di precedente titolarità) non interrompe la continuità di servizio. Evidenziamo che, qualora scaduto l’ottennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio sono riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario;
  • in caso di comando su cattedre ove si è attuata la sperimentazione di cui all’art. 278 del D.lgs. n. 297/94 nonché di servizio nelle figure professionali di cui all’art. 5  del DL n. 323/1988, convertito con modificazioni nella legge n. 426/1988;
  • in tutti i casi di utilizzazione (compresa l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea);
  • in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo inferiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
  • per i docenti già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 (in forza della C.M. 215/95), nel solo caso in cui non sia cambiato l’istituto di titolarità.

D. Quali sono tutti i casi in cui si perde la continuità di servizio?

R. La continuità di servizio si interrompe (ovvero si è interrotta), per cui si perde il punteggio accumulato, nei casi di seguito indicati:

  • in caso di trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico di circolo (vedi punto 1 sopra riportato) tra plessi dello stesso circolo;
  • in caso di trasferimento da corso diurno a corso serale o viceversa;
  • in caso di trasferimento (con domanda di mobilità volontaria) e passaggio di ruolo/cattedra;
  • in caso di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale;
  • per i docenti trasferiti d’ufficio nell’ottennio quale soprannumerari che abbiano chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità, in caso di sola assegnazione interprovinciale (in caso di assegnazione provinciale, invece, il punteggio in esame si continua a maturare);
  • in caso di mancato svolgimento di servizio nella scuola di titolarità per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno scolastico di riferimento;
  • in caso di trasferimento (anche nella stessa scuola) da posto comune a posto di sostegno e viceversa;
  • in caso di periodi di frequenza di corsi di dottorato di ricerca nonché di periodi di congedo dovuti all’assegnazione di borse di studio o assegni di ricerca da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2022: guide compilazione domanda, modulistica, risposte ai quesiti. Con video guida completa [LO SPECIALE]

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