Abilitazione docenti, ecco in quali casi basteranno 30 CFU

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La nuova riforma del reclutamento è legge: è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 36 approvato da Senato e Camera dei deputati.

Fra i punti salienti che riguardano la formazione iniziale e l’abilitazione, bisogna sottolineare quanto previsto dall‘articolo 2 ter, comma 4.

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale“,

Di questi 30 Cfu, 20 CFU/CFA devono essere riferiti nell’ambito “delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento, mentre “gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto“.

Inoltre, “per ogni CFU/CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore“.

Dunque, chi ha già un’altra abilitazione per altra classe di concorso o grado di istruzione e chi ha già ottenuto la specializzazione sul sostegno, potrà acquisire una nuova abilitazione riferita al nuovo percorso proposto dalla riforma, ottenendo solo 30 CFU.

TESTO

Riforma reclutamento, atteso DPCM entro il 31 luglio per definire percorso 60 CFU

Riforma reclutamento, così si diventerà insegnante nei prossimi anni. I 24 cfu già acquisti non andranno perduti

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