Legittimo escludere gli ITP dalla ex seconda fascia graduatorie di istituto, a dirlo il Consiglio di Stato

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Nell’accogliere il ricorso interposto dal MIUR, il Consiglio di Stato (Sez. VII, Sentenza 07 giugno 2022, n. 4657) ha richiamato propri precedenti in cui è stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP, ribadendo che il diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento. Anche nel sistema di cui al D.Lgs. n. 59/2017 per accedere al concorso per ITP risulta comunque necessaria la cd. laurea breve.

Il titolo per accedere alla II fascia

Il MIUR ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 10826/2018, con la quale era stato annullato il DM n. 374/2017 (“Aggiornamento II e III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo – triennio scolastico 2017/2020”) nella parte in cui non considera il diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) come titolo idoneo a permettere l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso.

Le graduatorie di istituto

Sono utilizzabili per assegnare le supplenze in un singolo istituto da parte del dirigente, e sono ordinate in tre fasce:

  • nella I sono iscritti i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE), ovvero nelle distinte graduatorie provinciali dalle quali si attinge per le assunzioni a tempo indeterminato, e per le supplenze quando posti a tempo indeterminato da assegnare non ve ne siano,
  • nella II sono iscritti i docenti abilitati, i quali non siano, per qualsiasi ragione, iscritti nelle GAE,
  • nella III sono iscritti i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento.

Gli iscritti nelle GAE possono conseguire un contratto di lavoro a tempo indeterminato; ai fini delle supplenze poi le graduatorie di istituto si utilizzano a preferenza della superiore sull’inferiore, sì che all’inserimento nella II fascia piuttosto che nella III corrisponde una probabilità maggiore di vedersi assegnare una supplenza, dato che l’iscritto in II fascia prevale su tutti gli iscritti alla III.

La pretesa di accedere alla II fascia

I ricorrenti appellati hanno impugnato gli atti i quali, nel dare le disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale docente, hanno loro consentito di iscriversi solo nella III fascia, ritenendo che il loro titolo di studio valido per l’accesso a tali graduatorie, ovvero il diploma di scuola superiore non avesse valore abilitante, cosa ch’essi hanno invece sostenuto ai fini di una iscrizione in II fascia. Il TAR, dopo aver specificato che il caso in esame attiene all’inserimento dei docenti ITP nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (fattispecie ben diversa da quella relativa all’inserimento dei medesimi docenti nelle graduatorie ad esaurimento), ha accolto il ricorso.

L’appello del MIUR

Il MIUR, non condividendo l’interpretazione del TAR, ha interposto appello chiedendo la riforma della sentenza e la reiezione del ricorso di primo grado.

L’indirizzo del Consiglio di Stato

Nell’accogliere il ricorso del MIUR, il Consiglio di Stato ha richiamato propri precedenti (Sez. VI, n. 2040/2019), in cui è stato escluso il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP. L’abilitazione all’insegnamento come titolo distinto ed ulteriore per accedervi, ovvero per intraprendere la professione di insegnante iscrivendosi al relativo concorso, è stata creata per effetto dall’art. 4 c. 2, l. n. 341/1990. La disposizione, per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori prevedeva un diploma post universitario, che si conseguiva con la frequenza alla scuola di specializzazione biennale denominata SSIS, e col superamento del relativo esame finale. La l. n. 341/1990 nel prevedere che per ottenere l’abilitazione fosse necessario un corso post-laurea, ha escluso che gli insegnanti ITP, che per definizione della laurea sono privi, potessero conseguire l’abilitazione stessa e quindi accedere al concorso, escludendo per il futuro i diplomati dall’accesso all’insegnamento.

L’art. 402 del d.lgs. n. 297/1994

Ha stabilito che fino al termine dell’ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli artt. 3 e 4 della l. n. 341/1990, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi licei artistici e istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

  • diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
  • diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
  • laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, o abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.

La necessità della laurea breve

Per il Consiglio di Stato tale ultima ipotesi è quella di interesse per gli ITP, precisando che il principio per cui il diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento è stato poi mantenuto anche nel sistema di cui al D.Lgs. n. 59/2017, in base al quale per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la cd. laurea breve.

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