Utilizzazione docenti 2022, trasferiti d’ufficio: preferenze, precedenza, titoli e documentazione domanda. Utilizzo anche a disposizione

WhatsApp
Telegram

I docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata o d’ufficio possono presentare istanza di utilizzazione. Condizioni, preferenze, precedenza, utilizzazione a disposizione, valutazione titoli e documentazione istanze. 

Domande

Le domande di utilizzazione (e assegnazione provvisoria) si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022, tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID (la domanda è cartacea solo per gli insegnanti di religione cattolica e per il personale educativo).

Utilizzazione

La domanda di utilizzazione, secondo quanto disposto dal CCNI 2019/22 (prorogato per l’a.s. 2022/23), può essere presentata da:

  • i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva;
  • i docenti in esubero nella provincia;
  • i docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato la domanda nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nell’istituzione scolastica di precedente titolarità;
  • i docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità; rientrano in tale categoria anche i docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • i docenti cessati dal servizio che hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche senza titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero e solo dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso del titolo di specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • i docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o le istituzioni carcerarie, nonché sulle sedi di organico dei C.P.I.A. e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello previsti del DPR 263/12;
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di istruzione;
  • i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n. 270/82;
  • gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, transitati dagli enti locali allo Stato, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al D.P.R 19/16 e successive modifiche, ai quali si applica l’art. 14, comma 14, del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012 e successive modifiche e integrazioni, che possono essere utilizzati ai sensi del comma 17 della medesima legge su posti disponibili, ricorrendo le condizioni ivi previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno, nonché coloro che termineranno i corsi di riconversione sul sostegno attivati con l’atto aggiuntivo alla convenzione del 29.10.2013 stipulato con la Conferenza Universitaria di Scienze della formazione in data 7.11.2014;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186;
  • i docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del D.M. n. 8/2011 che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;
  • [per quanto riguarda le utilizzazioni nei licei musicali dei docenti titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 si rimanda all’art. 6-bis del CCNI 2019/22].

Soprannumerari trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata

Come detto sopra, i docenti soprannumerari trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio possono presentare istanza di utilizzazione.

Condizioni

Queste le condizioni ai fini della presentazione dell’istanza:

  • può presentare domanda di utilizzazione il soprannumerario trasferito a domanda condizionata o d’ufficio nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti, ossia per l’a.s. 2014/15 e successivi;
  • la domanda può essere presentata a condizione che l’interessato abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
  • nell’istanza la prima preferenza deve essere quella relativa alla scuola di precedente titolarità.

Preferenze

Nella domanda, come detto nel precedente paragrafo, la prima preferenza deve essere la scuola di ex titolarità, dopo la quale è possibile esprimere, in subordine:

  • le scuole del distretto sub comunale che comprende la scuola di precedente titolarità oppure le scuole del comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle di viciniorietà.

Si precisa che:

  • l’indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria, nel caso in cui l’interessato intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola sia sintetiche) per altro comune;
  • qualora non si indichi il suddetto comune di ex titolarità, vengono annullate le preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri comuni; in tal caso, sono prese in considerazione soltanto le preferenze relative al comune di ex titolarità.

Precedenza

I docenti succitati usufruiscono della precedenza di cui all’articolo 8, comma 1 – punto II, del CCNI 2019/22, che si applica alle sole utilizzazioni provinciali:

c) Limitatamente alle utilizzazioni all’interno della stessa provincia, personale docente che, a partire dall’a. s. 2011/12 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

Evidenziamo, come si legge nella disposizione sopra riportata, che in caso di più docenti concorrenti (ossia di più docenti che usufruiscono della medesima precedenza) prevale la domanda del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (comune, classe concorso, sostegno). In sostanza, se nella scuola di ex titolarità c’è, ad esempio, la disponibilità di un posto di sostegno e chiedono l’utilizzo con precedenza due docenti, prevale l’istanza del docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che era titolare (nella scuola predetta) su sostegno.

Appartenenti a ruolo in esubero

I docenti richiedenti l’utilizzazione nella scuola di precedente titolarità possono essere utilizzati nella predetta scuola anche a disposizione, come leggiamo nell’articolo 5/5 del CCNI 2019/22.

Quanto detto, nello specifico, riguarda i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata su posto di organico sede, che fruiscono della succitata precedenza e appartenenti a ruolo in esubero

Tali docenti:

  1. sono utilizzati a domanda sui posti richiesti, disponibili a livello provinciale e relativi al proprio ruolo (ossia grado di istruzione), tipologia e classe di concorso; in caso di mancanza di disponibilità
  2. potranno essere utilizzati, a domanda e sulla base del punteggio posseduto da tutti coloro che hanno titolo a partecipare alle operazioni di utilizzazione, a disposizione nella ex scuola di titolarità.

L’utilizzazione, di cui al punto 2 sopra riportato, avviene sulla base di quanto previsto nel PTOF per il potenziamento dell’offerta formativa nonché per posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno scolastico e per la copertura delle supplenze.

L’utilizzazione a disposizione nella scuola di ex titolarità può essere attuata solo fino al completo assorbimento dell’esubero.

Valutazione domande

Le domande di utilizzazione sono valutate dalla scuola in cui presta servizio il personale docente interessato (cioè che presenta l’istanza), ai sensi della tabella di valutazione allegata (allegato 2) al succitato CCNI e che è ripresa dal CCNI sulla mobilità. Nel caso in cui la scuola di titolarità non coincida con quella di servizio, la domanda è valutata da quest’ultima (ossia dalla scuola di servizio), acquisendo eventualmente dall’istituto di titolarità ogni utile elemento. 

Ai fini della valutazione delle istanze di utilizzazione, si precisa quanto segue:

  • sono valutati i titoli conseguiti entro i termini di presentazione delle istanze (ossia il 4 luglio 2022), secondo la tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità, con le precisazioni relative ai trasferimenti d’ufficio (allegata anche al CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie);
  • nei titoli di servizio va valutato anche l’anno scolastico in corso;
  • per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande (ossia il 4 luglio 2022);
  • l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie;
  • in caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Per i docenti in esubero su provincia, la valutazione dell’istanza è effettuata dagli uffici territorialmente competenti.

Documentazione domande

Oltre alla documentazione (dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000) attestante il possesso dei titoli valutabili e le esigenze di famiglia, i docenti di cui sopra devono allegare all’istanza una dichiarazione che attesti il trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata (indicando l’anno in cui è avvenuto) e la presentazione, in ciascun anno dell’ottennio, della domanda di trasferimento per il rientro nella scuola di ex titolarità.

Leggi qui per vedere come caricare gli allegati su Istanze Online e cosa fare per allegarli alla domanda

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti 2022: guide compilazione domanda, modulistica, risposte ai quesiti. Con video guida completa [LO SPECIALE]

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri