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Secondo lavoro: se si viola incompatibilità con l’insegnamento ma non c’è danno erariale, scatta la sanzione pecuniaria?

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Se un dipendente viola il dovere di incompatibilità rivestendo un ruolo di socio in una società, ma senza aver percepito alcun compenso, può essere condannato per danno erariale? Oppure in alternativa quale azione potrebbe essere esercitabile?

Il fatto
Il Collegio di appello è stato chiamato a valutare la correttezza o meno della decisione di assoluzione adottata in primo grado, con riferimento alla posizione dell’odierno appellato che, pur prestando la propria attività lavorativa a tempo pieno alle dipendenze dello Stato (professore presso Istituto Superiore), ha ricoperto per un lungo periodo il ruolo di socio all’interno di una società in nome collettivo. Dall’atto costitutivo della predetta Società -allegato alla denuncia- è risultato che al docente  fosse affidata l’amministrazione straordinaria, unitamente all’altro socio, al quale spettavano anche compiti di ordinaria amministrazione. La Procura, tanto nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, quanto nell’atto di appello, ha ritenuto sussistere una ipotesi di danno erariale per aver il docente violato i basilari dovere di fedeltà ed esclusività che la legge impone ai pubblici dipendenti, a partire dalla fondamentale previsione di cui all’art. 60 del DPR 3/1957.La locale Sezione giurisdizionale, aveva rigettato di condanna per danno erariale sulla base del fatto che la mera incompatibilità, in assenza di un concreto danno erariale, si trasformerebbe in una azione sanzionatoria.

Dovere di fedeltà dei dipendenti pubblici
La Corte dei Conti per la Calabria nella Sent. in commento n°240/2022, rileva che il quadro normativo vigente impone a tutti i pubblici dipendenti rigorosi doveri di esclusività e fedeltà alla Repubblica e ciò al fine di assicurare che non vi fosse uno sviamento ed una dispersione di energie lavorative di pubblici dipendenti, remunerate, ma non godute, dallo Stato.
Il Collegio, nel ribadire la sussistenza di un generale dovere di fedeltà e di esclusività del pubblico dipendente nei confronti dello Stato e nel riconoscere, pertanto, una indiscussa situazione di incompatibilità del pubblico dipendente che si trovi a ricoprire contemporaneamente cariche operative all’interno di società commerciali, ha il dovere di valutare la fattispecie in esame alla luce dei parametri che sorreggono la funzione giurisdizionale che gli è propria.

La sanzione in caso di violazione dell’incompatibilità
Quanto detto si pone, a parere del Collegio, anche in linea con quanto affermato dalle Sezioni Riunite della Corte nella sentenza n. 26/2019/QM che si è occupata della diversa ipotesi di responsabilità prevista dall’articolo 53, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa alla ipotesi in cui il dipendente pubblico, che svolga attività non autorizzata ma autorizzabile dall’amministrazione di appartenenza, non riversi a quest’ultima i compensi percepiti, norma che, si ricorda, lascia inalterata la disciplina di cui all’art. 60 del DPR 3/1957. L’organo di nomofilachia ha puntualizzato che “isolatamente considerata […] la violazione del divieto di svolgimento degli incarichi retribuiti in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione non provoca alcun danno; possibili ipotesi di lesione patrimoniale arrecate alla P.A. di appartenenza del dipendente discendono da autonome e ulteriori condotte man on dalla mera violazione del divieto. Infatti, dalla violazione dell’obbligo di esclusività, salvo autorizzazione concessa dal datore di lavoro pubblico, possono scaturire svariate ipotesi di danno erariale, quali quello legato, ad esempio, all’indebita percezione, totale o parziale, di indennità incentivanti previste nel caso di svolgimento a tempo pieno per il datore di lavoro ([…]), il danno da disservizio ovvero il danno all’immagine, ipotizzabile nel caso di incarichi in conflitto di interesse con l’amministrazione di appartenenza e non autorizzabili. Ma si tratta, comunque, di ipotesi diverse ed ulteriori rispetto alla violazione della normativa in materia di autorizzazione degli incarichi retribuiti […]”.

Il danno erariale deriva dal mancato riversamento delle somme percepite dal dipendente
Le Sezioni Riunite, quindi, hanno ritenuto che il danno erariale derivi proprio dal mancato riversamento delle somme percepite dal dipendente per gli incarichi in questione.(…) In assenza di una espressa previsione normativa in materia di responsabilità sanzionatoria, nei giudizi innanzi alla Corte dei conti la sussistenza del danno, deve essere provata dall’attore pubblico; quest’ultimo, quindi, può eventualmente, può fare ricorso all’equità solo per la quantificazione di un danno già preventivamente individuato nell’an e previa indicazione dei relativi parametri, essendo l’equità un criterio utile unicamente alla quantificazione e non alla individuazione del danno.

Anche se il dipendente non è sanzionabile per danno erariale può incorrere in procedimento disciplinare
In ogni caso, conclude la Corte, l’esclusione della sussistenza di un danno erariale in ipotesi come quella in esame, potrebbe non lasciare l’autore impunito sotto il diverso profilo dell’illecito disciplinare: l’articolo 63 DPR 3/1957, infatti, rubricato “provvedimenti in caso di incompatibilità” prevede la decadenza del pubblico dipendente che, alla scadenza dei quindici giorni dalla diffida per la cessazione della situazione di incompatibilità, abbia continuato nell’attività vietata, lasciando inalterato il potere di esperire -in ogni caso- l’azione disciplinare da parte dell’amministrazione di appartenenza, anche qualora il dipendente infedele abbia reso ossequio alla diffida.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui rappresentato, l’appello in esame per la Corte non merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

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