Studenti ucraini 0-6 anni e obblighi vaccinali: non possono essere esclusi coloro che hanno presentato richiesta all’ASL. Parere Ministero Salute

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Il Ministero dell’Istruzione trasmette il parere reso dal Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, sull’attuazione della legge n. 119/2017 per l’accesso ai servizi per l’infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina, ovvero in relazione agli obblighi vaccinali (“Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019”).

Il fenomeno migratorio a causa della guerra in Ucraina ha portato nel nostro Paese nuove necessità anche nelle scuole al fine di includere gli studenti profughi.

Ecco le indicazioni del Ministero della Salute per gli studenti ucraini in relazione agli obblighi vaccinali:

Al fine di poter assicurare un rapido accesso ai menzionati servizi e consentire, conseguentemente, un regolare processo di integrazione e di inclusione nel contesto educativo e scolastico, si raccomanda che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia provvedano a trasmettere alle aziende sanitarie locali i nominativi dei minori per i quali, di volta in volta, venga presentata la richiesta di iscrizione, non rilevando, quindi, a tali fini, il rispetto del termine fissato ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n. 73/2017.

Conseguentemente, le Aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, dovranno provvedere alla presa in carico del minore e verificare la presenza o meno della documentazione inerente lo stato vaccinale dello stesso.

Laddove tale documentazione sia disponibile, indipendentemente dalla natura cartacea o digitale della stessa, è raccomandata l’osservanza della medesima e la somministrazione verrà effettuata considerando unicamente le vaccinazioni che residuano, al fine di assicurare il completamento del ciclo vaccinale.

Nel parere si ritiene non possa essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l’infanzia il minore per
il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinali della predetta ASL.

Parere Ministero Salute

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