Nuovo reclutamento ITP, come si diventa insegnanti. Dal titolo di studio, al concorso, all’immissione in ruolo

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Il nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento, delineato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, riguarda i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici. Cos’è previsto per questi ultimi sino all’a.s. 2024/25? Quali requisiti sono necessari dopo il predetto anno scolastico?

DL 36/2022

Nuovo reclutamento

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo per i docenti della scuola secondaria si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Al percorso di cui al punto 1 accedono i docenti in possesso dei seguenti titolo di studio:

  • laurea magistrale o a ciclo unico oppure diploma AFAM di II livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (posti comuni);
  • laurea oppure diploma AFAM di I livello oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (ITP)

Al concorso di cui al punto 2 accedono i docenti in possesso di:

  • titolo di studio + abilitazione per la specifica classe di concorso oppure titolo di studio + tre anni di servizio (valutati ai sensi dell’art. 11/14 della legge n. 124/1999) presso le scuole statali, di cui uno nella specifica classe di concorso/tipologia di posto di partecipazione al concorso, prestati entro la data di presentazione delle domande;
  • sino al 31 dicembre 2024 (fase transitoria), in possesso di titolo di studio + 30 CFU/CFA del percorso universitario oppure 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (richiesti dal previgente ordinamento per l’accesso al concorso) conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Vinto il concorso:

  • i docenti abilitati sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo, ossia la conferma in ruolo (il periodo di prova si conclude con un test finale e la valutazione del dirigente scolastico);
  • i docenti non abilitati, che partecipano “strutturalmente” in virtù dei succitati tre anni di servizio, sottoscrivono un contratto di supplenza con l’USR, cui afferisce l’istituzione scolastica scelta, e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale (per i docenti partecipanti con il requisito dei 3 anni di servizio). Conseguita l’abilitazione (con l’acquisizione dei predetti CFU), i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo;
  • i docenti non abilitati, che partecipano alla fase transitoria (quindi con titolo di studio e almeno 30 CFU/CFA ovvero 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022), sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’USR, cui afferisce l’istituzione scolastica scelta, e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato, nonché sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

Docenti ITP

Gli insegnanti tecnico-pratici, sino all’a.s. 2024/25, partecipano al concorso con il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, come leggiamo nel novellato art. 5/2 del D.lgs. 59/2017, introdotto dall’art. 44 del DL 36/22, che indica quali sono i requisiti di partecipazione al concorso per i predetti docenti:

Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

L’articolo 22, comma 2, del D.lgs. 59/2017 prevede, come detto sopra, che gli ITP partecipino al concorso con il solo diploma:

I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2 (quello sopra riportato), sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Evidenziamo che nel DL 36/22, pur prevedendo la partecipazione degli ITP con il solo diploma (quindi anche senza abilitazione sino al 2024/25), non è detto nulla in merito all’eventuale conseguimento dell’abilitazione dopo l’assunzione, come per chi partecipa senza il predetto titolo.

Durante la fase transitoria, introdotta dal DL 36 (sino al 31 dicembre 2024), inoltre, gli ITP possono partecipare al concorso, se in possesso di almeno 30 CFU/CFA del percorso suddetto oppure dei 24 CFU/CFA, richiesti dal previgente ordinamento e conseguiti entro il 31 ottobre 2022, fermo restando il possesso del previsto titolo di studio (sebbene non specificato nel DL, riteniamo che in tal caso sia necessaria la laurea triennale). Dopo l’assunzione a tempo determinato (i vincitori di concorso), completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, superato il quale  conseguono l’abilitazione all’insegnamento e sono assunti a tempo indeterminato, nonché sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.

Quando la riforma andrà a regime, invece, per diventare docenti ITP si dovrà: essere in possesso della laurea triennale o diploma AFAM di primo livello, quindi seguire il percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, partecipare al concorso e superare il periodo di prova (dopo l’assunzione a tempo indeterminato). In alternativa, è possibile: partecipare al concorso con i tre anni di servizio, poi essere assunti a tempo determinato, conseguire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e assegnazione accademico di formazione iniziale (conseguendo così l’abilitazione), quindi essere assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo di prova.

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