Scuola e decreto semplificazioni bis: dal CONSIP ai criteri Consiglio istituto, dai revisori dei conti all’edilizia. SCHEDA

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Il contributo richiama l’attenzione su alcune recenti modifiche normative intervenute con il D. L. 77 del 31 maggio 2021 c.d. “Semplificazioni bis”, poi convertito in legge con la L. n.108 del 29 luglio 2021, dedicate espressamente alle istituzioni scolastiche, al fine di ridurre l’aggravio delle procedure amministrative di acquisizione di beni servizi e forniture, mediante importanti processi di semplificazione e snellimento degli adempimenti.

Ricordiamo infatti che le istituzioni scolastiche, per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal regolamento 129/2018 e dalla normativa vigente (in primis il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77.

Il decreto 77/2021 conosciuto anche come decreto “semplificazioni bis”, detta una disciplina in materia di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fornisce le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, per aumentare l’efficacia e l’efficienza dell’attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2021/2027.

In particolare l’art. 51 del testo dedica importanti novità al codice dei contratti pubblici, normativa che torva applicazione per le istituzioni scolastiche.

All’art. 55 prevede appositamente misure di semplificazione in materia di istruzione, al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e garantirne l’organicità.

Deroga alle Convenzioni CONSIP.

L’art. 55 permette anzitutto alle istituzioni scolastiche di derogare all’utilizzo delle Convenzioni e degli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP, ove questo serva a snellire la procedura di acquisizione di forniture e lavori o ad ottenere prestazioni di maggior qualità o comunque in tutti quei casi in cui non sia possibile farvi ricorso.

Si ricorda in questo caso che le scuole sono obbligate all’utilizzo degli strumenti CONSIP dall’art. 1, commi 449 e 450, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006.

Solo per completezza, si citano qui le piattaforme fornite da CONSIP per le amministrazioni pubbliche:

  • Convenzioni CONSIP
  • Accordi quadro
  • MEPA
  • Sistema dinamico di acquisizione

Deroga ai criteri del Consiglio d’istituto.

La seconda novità normativa introdotta è la facoltà riconosciuta ai Dirigenti scolastici di poter procedere all’utilizzo della procedura di affidamento diretto, disciplinata dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per come modificato dal presente DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77 all’art. 51, derogando ai limiti previsti in favore del Consiglio di istituto.

Infatti, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”: “Al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

  1. affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro”.

La norma prevede dunque un limite al potere di esercizio delle attività negoziali del dirigente scolastico, per cui per gli affidamenti di importo superiore ai diecimila euro è necessario rispettare criteri e limiti prefissati dal Consiglio d’istituto, quale organo di rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica.

La novità introdotta dal decreto Semplificazioni bis permette dunque al dirigente scolastico, nell’ambito delle procedure di attuazione del PNRR, di poter bypassare eventuali criteri e limiti fissati dal Consiglio d’istituto, potendo procedere in autonomia con l’affidamento diretto fino alle seguenti soglie:

  • 150.000 euro per i lavori;
  • 139.000 euro per le forniture e i servizi.

I revisori dei conti.

L’art. 55 prevede infine una modifica normativa in merito alle attività di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di monitoraggio di spesa poste in essere dai revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, in merito alle procedure finanziate con il PNRR.

Sarà presto disponibile una piattaforma digitale dedicata ai revisori, alla quale sarà possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, per il cui tramite sarà possibile monitorare le attività oggetto del loro controllo, secondo indicazioni del Ministero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze.

Lavori di cablaggio e di edilizia.

Infine l’ultimo comma dell’art. 55 prevede una ulteriore norma di semplificazione dedicata agli interventi sugli edifici scolastici, di proprietà degli enti locali (Comuni e Province). Prevede infatti che le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all’attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale, previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

Non sarà dunque necessario attendere l’autorizzazione dell’ente locale.

In allegato, modello di comunicazione all’ente locale per l’inizio dei lavori.

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