Nuovo reclutamento, vincitori concorso: agli abilitati subito il ruolo, ai non abilitati supplenza. Cosa fanno gli uni e cosa gli altri

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Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, ha modificato il sistema di formazione iniziale e reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, novellando il D.lgs. n. 59/2017. Vincitori di concorso: abilitati subito in ruolo, non abilitati assunti a tempo determinato; anno di prova per i primi, abilitazione per i secondi.

Nuovo sistema

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo per i docenti della scuola secondaria si articola in:

  1. un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  2. un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  3. un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Concorso

Nell’ambito del nuovo sistema, al concorso per accedere ai posti comuni (compresi gli ITP) possono partecipare i docenti:

  • abilitati (requisiti: titolo di studio + abilitazione specifica nella classe di concorso di partecipazione);
  • non abilitati (requisiti: titolo di studio + 3 anni di servizio nella scuola statale, negli ultimi 5, di uno specifico).

Durante la fase transitoria, prevista sino al 31 dicembre 2024, inoltre, possono partecipare al concorso i docenti non abilitati in possesso di: titolo di studio + almeno 30 CFU/CFA del suddetto percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale ovvero 24 CFU/CFA (conseguiti entro il 31 ottobre 2022) richiesti quale requisito d’accesso al concorso, secondo la normativa previgente.

Svolta e superata la procedura concorsuale, le strade degli aspiranti abilitati e non abilitati si dividono, in quanto gli stessi vengono graduati in due distinte graduatorie:

  1. una per i docenti che hanno partecipato al concorso con il possesso dell’abilitazione;
  2. un’altra per i docenti che hanno partecipato al concorso senza  l’abilitazione.

Assunzione

I docenti vincitori di concorso:

  1. abilitati, al loro turno di nomina, vengono immessi in ruolo e sottoposti al periodo di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l’effettiva immissione in ruolo, ossia la conferma in ruolo. Il periodo di prova è superato in seguito allo svolgimento di un test finale e alla valutazione del dirigente scolastico;
  2. non abilitati, che hanno partecipato al concorso in virtù dei tre anni di servizio negli ultimi cinque, al loro turno di nomina, sono assunti a tempo determinato nella scuola scelta (in fase di nomina) e devono acquisire 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale summenzionato. Conseguita così l’abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio (come i docenti di cui al punto 1);
  3. non abilitati, che hanno partecipato al concorso con almeno 30 CFU/CFA ovvero 24 CFU/CFA (fase transitoria), al loro turno di nomina, sono assunti a tempo determinato nella scuola scelta (in fase di nomina) e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale suddetto. Conseguita così l’abilitazione, sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio (come i docenti di cui al punto 1).

Precisiamo che:

  • i vincitori di concorso abilitati sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori non abilitati;
  • i vincitori di concorso non abilitati sono assunti in servizio, solo se residuino posti vacanti e disponibili nel limite delle assunzioni annuali autorizzate;
  • i vincitori non abilitati vengono assunti a tempo indeterminato (previo superamento del percorso universitario e quindi previo conseguimento dell’abilitazione) l’anno successivo a quello di assunzione da GM.

Percorso docenti non abilitati vincitori di concorso

Vincitori non abilitati con servizio

I vincitori di concorso non abilitati, che hanno partecipato al concorso in virtù dei tre anni di servizio, come detto, devono conseguire, nel corso dell’anno di servizio con contratto a tempo determinato, 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per ottenere l’abilitazione ed essere assunti in ruolo.

Sarà un DPCM, da emanare entro il 31 luglio 2022 di concerto con i Ministri dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, a definire i contenuti dell’offerta formativa corrispondente ai suddetti 30 CFU/CFA e a disciplinare le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione.

La prova scritta suddetta, si precisa nel DL n. 36/2022, è costituita da un intervento di progettazione didattica riguardante la disciplina o le discipline della classe di concorso per la quale si consegue l’abilitazione.

Vincitori non abilitati fase transitoria

I vincitori di concorso non abilitati, che hanno partecipato al concorso con almeno 30 CFU/CFA ovvero 24 CFU/CFA (fase transitoria), come detto, devono completare, nel corso dell’anno di servizio con contratto a tempo determinato, il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, con oneri a proprio carico, definiti dal decreto summenzionato, per conseguire l’abilitazione ed essere assunti in ruolo.

Da quanto detto:

  • i vincitori non abilitati, che hanno partecipato al concorso in virtù del servizio svolto, conseguono soltanto 30 CFU/CFA del percorso universitario;
  • i vincitori non abilitati, che hanno partecipato al concorso con almeno 30 CFU/CFA ovvero 24 CFU/CFA (fase transitoria), completano il percorso universitario, quindi conseguiranno i CFU/CFA mancanti (il DL 36/22 non specifica se devono giungere a 60CFU/CFA, come fa presumere il verbo “completano“).

Anno di prova vincitori di concorso abilitati

I vincitori di concorso abilitati, al loro turno di nomina, come detto, vengono assunti in ruolo e sottoposti al periodo di prova in servizio.

Il periodo di prova presenta le caratteristiche di seguito riportate:

  • il suo superamento è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, di cui almeno 120 di attività didattiche;
  • prevede un test finale per accertare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente;
  • si conclude con la valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria del docente tutor;
  • si può ripetere una sola volta, in caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del dirigente scolastico.

Le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione saranno definiti da un decreto del Ministro dell’istruzione da emanare entro il 31 luglio 2022.

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