Dichiarazione dei redditi, detrazioni al 19% per spese istruzione dall’infanzia alle superiori. Indicazioni nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate

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Con la circolare 24 del 7 luglio l’Agenzia delle Entrate pubblica una raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto
a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021

Nella circolare si ricorda che sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione diverse da quelle universitarie.

L’art. 1, comma 151, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge della buona scuola), ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.

La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:

  • scuole dell’infanzia (scuole materne);
  • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
  • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore); sia statali sia paritarie private e degli enti locali.

Quali spese?

Si tratta, ad esempio, delle spese per:

  •  la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E). Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado
  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio).

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico.

Circolare

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