Concorso straordinario bis, docenti assunti potranno rinviare anno di prova. E il percorso formativo universitario?

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Il concorso straordinario bis prevede diversi step prima di giungere all’immissione in ruolo, tra cui il periodo di formazione e prova e lo svolgimento del percorso formativo universitario. E’ possibile rinviarli?

Procedura

La procedura straordinaria prevista dall’articolo 59/9-bis del DL 73/2021è finalizzata alla copertura dei posti residuati dalle assunzioni in ruolo ordinarie (da GaE e GM) e dalle assunzioni straordinarie (da GPS prima fascia) a.s. 2021/22.

La procedura si articola nei seguenti step:

  • concorso consistente in prova disciplinare (prova orale) e valutazione dei titoli;
  • redazione graduatorie di merito, formate in base ai punteggi ottenuti nella prova disciplinare e nella valutazione dei titoli e comprendente i soli vincitori di concorso;
  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
  • svolgimento nel 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
  • assunzione a tempo indeterminato, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato;
  • conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

Percorso universitario e periodo di prova

Una volti assunti a tempo determinato, dunque, nel corso del contratto a tempo determinato nell’a.s. 2022/23, gli aspiranti svolgono un percorso di formazione universitario, che termina con una prova conclusiva (da svolgersi entro il 15 giugno 2023). Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura, per cui il contratto non può essere trasformato a tempo indeterminato. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato.

Nel corso del contratto a tempo determinato, nell’a.s.. 2022/23, gli aspiranti svolgono anche il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. 59/2017.

Ripetizione e rinvio anno di prova

L’articolo 19, comma 2, del DM n. 108/2022, dispone quanto segue:

La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi normativamente previsti comporta la reiterazione dell’anno di prova come regolamentato dall’articolo 438 del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dall’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Il percorso annuale di formazione e prova dunque:

  1. può essere ripetuto una sola volta, in caso di valutazione negativo;
  2. può essere rinviato per giustificati motivi.

Quanto al punto 2, precisiamo che il percorso annuale di formazione e prova può essere rinviato qualora, per giustificati motivi (ad esempio è il caso di un docente in congedo di maternità) non si raggiungano i previsti 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattiche.

Il percorso, inoltre, come precisato dalla nota n. 15681/2022, può essere ripetuto anche nel caso di impossibilità di svolgimento (sempre per giustificati motivi) di una o più delle attività obbligatorie [laboratori formativi e attività in presenza, quali il peer to peer, il visiting (per i docenti neoassunti interessati) e la visita delle classi da parte del dirigente scolastico]. 

Rinvio percorso formativo universitario?

Il DM n. 108/2022, riguardo al percorso formativo universitario, come detto sopra, dispone che in caso di mancato superamento della prova conclusiva si decade dalla procedura (quindi non c’è possibilità di ripetere la prova conclusiva).

Nulla, invece, è previsto relativamente ad un possibile rinvio del predetto percorso per giustificati motivi:

  • Cosa succede, ad esempio, se un docente assunto dalla procedura straordinaria entri nel periodo di astensione obbligatoria (ossia congedo di maternità)? Ovvero se entri nel predetto periodo nel corso del percorso e non riesca a concluderlo ovvero a sostenere la prova conclusiva? Si tratta di situazioni tutelate dalla legge.

La disposizione, considerato che parla solo di mancato superamento della prova conclusiva, lascia spazio per ulteriori indicazioni ovvero disposizioni in merito ad un possibile rinvio del percorso, tuttavia è bene che il Ministero intervenga.

Superamento prova conclusiva ma non del periodo di prova

Oltre a quanto detto sopra, andrebbe chiarito cosa succede anche in caso di superamento della prova conclusiva del percorso formativo universitario ma non del percorso di formazione e prova, fattispecie possibile considerata anche la tempistica (la valutazione finale del periodo di prova, infatti, avviene tra il termine delle attività didattiche (30/06) e la conclusione dell’anno scolastico, mentre il percorso formativo universitario si conclude entro il 15 giugno 2023):  Si dovrebbe ripetere anche il percorso universitario? Si dovrebbe solo sostenere la prova conclusiva di tale percorso?

Si tratta di argomenti che saranno sicuramente oggetto di nuovi approfondimenti.

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