Diventare insegnanti nuova riforma, percorso universitario abilitante da 60 CFU: ci sarà il test di ingresso selettivo?

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Il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal D.lgs. 59/2017, è stato modificato dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022. Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione.

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Sistema di formazione e accesso al ruolo

Il nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo per i docenti della scuola secondaria si articola in:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva

Percorso universitario abilitante

Il primo step per diventare docenti nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dunque, è il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, destinato agli aspiranti docenti di posto comune, compresi gli ITP.

Chi e quando vi può accedere 

Ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione possono accedere gli aspiranti:

  • (per i posti comuni) in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico oppure di diploma AFAM di II livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 
  • (per gli ITP) in possesso di laurea oppure di diploma AFAM di I livello oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso (sino all’a.s. 2024/25, per gli ITP è previsto quanto disposto dall’art. 22/2 del D.lgs. 59/17).

L’accesso ai percorsi è consentito non solo a chi ha già conseguito i suddetti titoli di studio, ma anche a coloro i quali non ne sono ancora in possesso ma sono regolarmente iscritti ai relativi corsi.

Per coloro che sono iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, si precisa che l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. I CFU relativi al percorso di formazione e abilitazione, leggiamo nel DL, sono conseguiti in modalità aggiuntiva (rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea).

Organizzazione

Il percorso è organizzato e impartito, per le relative classi di concorso, dalle università e dalle istituzioni AFAM, attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata.

I percorsi sono svolti  interamente in presenza oppure con modalità telematiche in misura non superiore al 20% del totale. Sono escluse dallo svolgimento nella predetta modalità (telematica) le attività di tirocinio e di laboratorio.

Strutturazione

L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione corrisponde a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica e almeno 20 di attività di tirocinio diretto e indiretto (i tirocini non sono retribuiti). Per ogni CFU/CFA di tirocinio l’impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

I 24 CFU, conseguiti per l’accesso al concorso secondo quanto previsto nel D.lgs. 59/2017, sono riconosciuti, fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

Un DPCM (vedi di seguito), da emanare entro il 31 luglio 2022, definirà l’intera strutturazione e i contenuti dei percorsi in esame.

Come si concludono – Abilitazione

I percorsi di formazione iniziale e abilitazione si concludono con una prova finale, che si articola in:

  • una prova scritta (consistente in un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso);
  • una lezione simulata.

Superato il percorso e la prova finale, gli interessati conseguono l’abilitazione (costituente uno dei requisiti di partecipazione al concorso per l’accesso al ruolo).

Prova finale

Considerato che il percorso di formazione iniziale e abilitazione può essere intrapreso non solo da chi ha già conseguito il titolo di studio ma anche da chi è iscritto ai corsi per il conseguimento del medesimo, nel DL è specificato che accedono alla prova finale del percorso gli aspiranti cha hanno conseguito la laurea magistrale o magistrale a ciclo unico oppure il diploma AFAM di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

Per accedere alla prova finale, inoltre, è necessaria una percentuale di frequenza che sarà definita da apposito DPCM (vedi di seguito).

Come vi si accede 

Nel decreto non è specificato se l’accesso ai percorsi  è selettivo (ossia a numero chiuso) o meno, sebbene lo si possa dedurre implicitamente.

Test di ingresso per accedere al percorso abilitante da 60 CFU?

Il numero di aspiranti da abilitare, leggiamo nel DL, deve essere sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali e allo stesso tempo non deve essere superiore al fabbisogno ossia tale che il sistema di istruzione non possa assorbirli. Conseguentemente, il MI stima e comunica al MUR il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione (compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni nonché le scuole italiane all’estero), nel triennio successivo, per tipologia di posto e classe di concorso.

Il numero di aspiranti da abilitare, dunque, è legato al fabbisogno, per cui dovrebbe esserci un limite e, conseguentemente, una selezione per l’accesso. Sarà il DPCM sopra citato a fornire indicazioni in merito?

Ne abbiamo parlato nei Question time dedicati all’analisi dei provvedimenti della nuova riforma sul reclutamento con i sindacalisti

Paolo Pizzo UIL Scuola Rivedi il VIDEO

Attilio Varengo CISl Scuola Rivedi il VIDEO 

Ne parla il Sen. Pittoni (Lega) Riforma reclutamento, Pittoni: “No al numero chiuso per abilitazione e specializzazione degli insegnanti”

In audizione recentemente il ministro dell’Università Cristina Messa, rispondendo a una mia precisa domanda, si è impegnata a non irrigidire l’accesso ai percorsi formativi abilitanti all’insegnamento col numero chiuso. Ma è forte la pressione dei tecno-burocrati, che lo presentano quasi come passaggio obbligato dimenticando che è praticamente impossibile individuare numeri affidabili (a conferma dell’urgenza di tornare a un governo politico).” 

Dunque un discorso ancora aperto.

Riserva posti

Il decreto 36/22 dispone che, per i primi tre cicli dei percorsi in esame, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni possono accedere agli stessi (percorsi), relativi alla classe di concorso di interesse, nei limiti della riserva di posti indicati dal DPCM sopra citato.

Non è specificata la tipologia di contratto (al 30/06? al 31/08?).

Tutor

I partecipanti al percorso suddetto saranno affiancati da tutor appartenenti al ruolo della scuola secondaria di primo e secondo grado. Un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con i Ministri dell’Università e della Ricerca e dell’Economia e delle Finanze, stabilirà:

  • il contingente di tutor e la sua ripartizione tra Università e Istituzioni AFAM;
  • i criteri di selezione dei tutor.

Costi

Il DPCM sopra citato (vedi anche di seguito) definirà i costi massimi di iscrizione ai percorsi, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione. I costi sono a carico dei partecipanti.

Decreto

Entro il 31 luglio 2022, come detto sopra, deve essere emanato un DPCM, di concerto con Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, che dovrà:

  • individuare i requisiti di accreditamento dei percorsi di  formazione iniziale, in modo da garantirne l’elevata qualità e la solidità, e definire i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione;
  • definire le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM;
  • definire i contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa dei percorsi, corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA, in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti della predetta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti legati all’inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche;
  • determinare il numero di CFU/CFA riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità;
  • definire la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l’accesso alla prova finale dei percorsi;
  • definire le linee guida per il riconoscimento di eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi (sono riconosciuti anche i 24 CFU, come detto sopra);
  • stabilire gli standard professionali minimi riferiti alle competenze del docente abilitato;
  • individuare il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi suddetti, e definire le modalità della loro verifica, al fine di favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente e la trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento;
  • stabilire le modalità di svolgimento della  prova finale del percorso universitario e accademico, nonché gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall’Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui sopra.

TESTO

NOTA RAGIONERIA

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