Immissioni in ruolo 2022, docenti assunti indipendentemente dal punteggio. Riserva posti: chi riguarda, calcolo aliquote

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Le operazioni di immissioni in ruolo a.s. 2022/23 sono state ormai avviate, con gli aspiranti di alcune regioni già chiamati a presentare la prima istanza di partecipazione alla procedura ordinaria. Riserva posti: chi riguarda e calcolo aliquote.

Contingente

Il contingente autorizzato dal MEF e destinato alle immissioni in ruolo a.s. 2022/23, per tutti i gradi di istruzione, ammonta a 94.130 posti. Ecco la ripartizione per regione

Procedure 2022/23

Le assunzioni per l’a.s. 2022/23 si svolgeranno nel seguente ordine e secondo le procedure di seguito indicate:

  1. immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM 
  2. immissioni in ruolo tramite Call veloce (da GaE e GM)
  3. assunzioni straordinarie da GPS prima fascia sostegno

Alle procedure succitate si aggiunge il Concorso straordinario bis.

Riserva posti

Nell’ambito delle operazioni di immissione in ruolo, una quota dei posti autorizzati è riservata a coloro i quali beneficiano di quanto previsto nella legge n. 68/99 e che verranno assunti prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio posseduto.

Nel testo delle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23, relativamente alla definizione delle quote di riserva di posti e ai relativi beneficiari:

  • si rinvia agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999 e alla CM n. 248 del 7 novembre 2000;
  • si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione – sezioni unite – n. 4110/2007 e – sezione Lavoro – n.19030/2007, in base alle quali la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge n. 68/99, come graduatoria unica;
  • si indica che le sentenze succitate vadano applicate anche alle graduatorie di merito concorsuali, così ad esempio, le graduatorie di merito del concorso ordinario, ivi compresi gli elenchi aggiuntivi (ossia degli idonei), sono da considerare come graduatoria unica;
  • si richiama la disposizione normativa (art. 3/123 legge n. 244/2007) che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art.1/2 legge n. 407/98), ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro ovvero a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Chi riguarda

Ai sensi della legge sopra richiamata, sono beneficiari della riserva di posti le seguenti categorie:

A. Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B. Invalido di guerra
C. Invalido civile di guerra
D. Invalido per servizio
E. Invalido del lavoro o equiparati
F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
G. Invalido civile
H. Non vedente o sordomuto

Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, come detto nel paragrafo precedente, sono assimilati agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Aliquote

Le aliquote di posti riservati e le relative categorie di beneficiari sono le seguenti:

  1. persone con disabilità (invalidi), cui è riservata una quota pari al 7% del numero degli occupati a tempo indeterminato;
  2. orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate, cui è riservata una quota pari all’1% del numero degli occupati a tempo indeterminato.

A tali categorie si aggiunge quella degli insegnanti non vedenti, di cui all’art. 61 della legge n. 270/1982, i quali  beneficiano di un’ulteriore quota di riserva (in aggiunta a quella suddetta) pari al 2% e non meno di 2 posti annualmente assegnabili a livello provinciale.

Calcolo aliquote

Il calcolo delle sopra riportate aliquote, e quindi dei posti da destinare ai beneficiari della riserva, va effettato, a livello provinciale, per ogni graduatoria e, nell’ambito della scuola secondaria, per ogni classe di concorso.

Nello specifico, in ogni provincia, per ogni graduatoria e, nella scuola secondaria, per ogni classe di concorso, si procede nella maniera e nell’ordine di seguito indicati:

  1. prima si calcola il numero degli occupati (da intendersi come dotazione organica al 1° settembre);
  2. poi, in base alle sopra riportate aliquote (7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate), si calcola il numero di posti da riservare a ciascuna delle due predette categorie di beneficiari;
  3. quindi si sottrae al numero di posti ricavato (punto precedente) quello dei posti già eventualmente occupati da “riservisti” (ossia personale già assunto sulla quota di posti riservati);
  4. il risultato della sottrazione, di cui al punto precedente, darà il numero di assunzioni da effettuare dalle graduatorie.

Precisiamo che:

  • il numero massimo di posti, da destinare alle categorie beneficiarie della riserva, è pari al 50% dei posti complessivamente autorizzati per le immissioni in ruolo;
  • il suddetto 50% va ulteriormente suddiviso (in ragione del 50%) tra GaE e GM concorsuali.

Assolvimento quota riserva

La CM n. 248/2000 detta indicazioni specifiche anche per i casi in cui non sia possibile assegnare tutti i posti riservati nell’ambito delle immissioni in ruolo e in cui non sia possibile effettuare assunzioni riservate ai sensi della summenzionata legge.

Nello specifico, nella CM leggiamo quanto segue:

  • qualora il numero di posti autorizzati per le immissioni in ruolo non consenta l’assolvimento integrale della quota di riserva, le ulteriori assunzioni, da effettuarsi nei riguardi delle succitate categorie di beneficiari, sono effettuate con rapporti di lavoro a tempo determinato, tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento [e, aggiungiamo noi, delle GPS; nella legge non sono citate, in quanto precedente alla costituzione delle medesime, tuttavia, trattandosi di graduatorie provinciali, da cui si attinge per le stesse supplenze attribuite da GaE, è chiaro che la disposizione vada applicata anche ad esse (GPS)]. In nessuna caso, si potrà procedere alla riserva di posti nelle graduatorie di istituto;
  • qualora l’aliquota sia satura (nel senso che le percentuali succitate – 7% invalidi e 1% orfani, coniugi superstiti e categorie equiparate – sia state già coperte con personale beneficiario della riserva) non si effettuano assunzioni a norma della legge n. 68/99.

Stato di disoccupazione

Nella suddetta CM 248/2000 si evidenzia che i docenti con disabilità (invalidi) beneficiari della riserva, al momento dell’assunzione in ruolo, non devono essere disoccupati, in quanto la legge 68/99 ha superato le previgenti disposizioni dettate dall’art. 19 della legge n. 482/68, che prevedeva il possesso del predetto stato di disoccupazione sia al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sia al momento della successiva assunzione.

Dichiarazione riserva

Ricordiamo che gli aspiranti, partecipanti alle procedure di immissione in ruolo, hanno dichiarato il possesso di uno dei titoli di riserva elencati all’inizio, nelle istanze di partecipazione al concorso e/o di aggiornamento delle graduatorie (GaE e GPS).

Pertanto, in fase di presentazione delle domande di partecipazione alle immissioni in ruolo ordinarie e successivamente per partecipare alla Call veloce, non devono far nulla, in quanto la riserva è presente già nelle GM e nelle GaE, ragion per cui è registrata a sistema.

Per le immissioni in ruolo ordinarie (lo stesso dovrebbe essere per l’eventuale successiva domanda per la Call veloce), nella prima istanza da presentare (quella per la scelta di province-classe di concorso/tipo di posto) gli aspiranti troveranno già inserito il titolo di riserva. Ne abbiamo parlato nella nostra guida per immagini, dedicata alla presentazione della predetta domanda.

GPS

Le assunzioni straordinarie dalle GPS sostegno prima fascia, com’è noto, avverranno prima a tempo determinato e poi, nell’a.s. 2023/24, a tempo indeterminato. Per tali assunzioni, nelle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23, si rinvia ad un apposito provvedimento (già predisposto dal MI); a ciò aggiungiamo il fatto che le indicazioni, relative alle assunzioni da GPS, saranno fornite (come lo scorso anno) nella circolare sulle supplenze. Ci chiediamo: per tali assunzioni, finalizzate comunque all’immissione in ruolo, il calcolo dei posti riservati va effettuato nella fase delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato? Oppure, nell’ambito delle operazioni a tempo determinato?

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