Immissioni in ruolo 2022, docenti del concorso straordinario 2020 ottengono abilitazione ma non hanno posti accantonati né retrodatazione giuridica

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Immissioni in ruolo anno scolastico 2022/23: in attesa della ripartizione del contingente di 94.130 posti per classe di concorso e regioni, qualche precisazione. Ci occupiamo del concorso straordinario 2020, bandito con DD n. 510 del 23 aprile 2020 e le cui immissioni in ruolo si sono svolte lo scorso anno scolastico ma non tutte le graduatorie sono ancora esaurite.

Immissioni in ruolo: 50% alle GaE, 50% alle GM dei concorsi

Le immissioni in ruolo, ai sensi dell’articolo 399, comma 1, del D.lgs. 297/94, avvengono attingendo per il 50% da graduatorie ad esaurimento (GaE) e per il 50% da graduatorie di merito (GM) concorsuali.

Le GM interessate sono (fonte USR Lazio)

  • GM16 graduatorie di merito di cui al concorso ordinario 2016, per tutti i gradi di istruzione, bandito ai sensi della legge n. 107 del 2015. Si rammenta che queste graduatorie saranno utilizzate limitatamente ai vincitori del concorso, giacché l’articolo 17, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 59 del 2017 nonché l’articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del decretolegge n. 87 del 2018, dispongono che le graduatorie siano utili per le immissioni in ruolo solo sino al termine della loro validità, oramai decorso, fatto salvo il diritto dei vincitori, anche dopo tale termine, all’immissione in ruolo
  • GM18 graduatorie di merito di cui al concorso straordinario 2018, per infanzia e primaria, bandito ai sensi del decreto-legge n. 87 del 2018
  • GM18 graduatorie di merito di cui al concorso straordinario 2018, per la scuola secondaria, bandito ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017
  • FA18 cd. “fasce aggiuntive” di cui al decreto-legge n. 126 del 2019
  • GM20 graduatorie di merito di cui alla procedura straordinaria per i posti della scuola secondaria bandita con il decreto direttoriale n. 510 del 2020, in attuazione dell’art. 1 del decreto-legge n. 126 del 2019
  • GM21 “STEM” graduatorie di merito del concorso ordinario di cui all’articolo 59, comma 14, del decreto-legge n. 73 del 2021
  • GM22 graduatorie di merito del concorso ordinario per i posti di tutti i gradi di istruzione, bandito con i decreti direttoriali nn. 498 e 499 del 2020
  • GM22 “STEM” graduatorie di merito del concorso ordinario di cui all’articolo 59, comma 18, del decreto-legge n. 73/2021

Il concorso straordinario 2020

Le GM del concorso straordinario di cui al DDG n. 510 del 23 aprile 202o sono state utilizzate durante le immissioni in ruolo anno scolastico 2021/22, concluse entro il 31 agosto 2021. 

Durante il corso dell’anno scolastico 2021/22 ci sono stati poi due provvedimenti, per sopperire alla tardiva pubblicazione delle graduatorie di merito

Le immissioni in ruolo da concorso straordinario 2021 si sono quindi chiuse entro il 15 marzo 2022.

L’abilitazione

I docenti assunti in ruolo da concorso straordinario 2020 conseguono l’abilitazione per la relativa classe di concorso con la nomina (se non ne sono ancora in possesso in base ai provvedimenti del 2021 e 2022 emanati dal Ministero).

I candidati eventualmente non nominati acquisiscono l’abilitazione con queste modalità

L’abilitazione è riconosciuta per

  •  inserimento nelle graduatorie di merito pubblicate nell’anno scolastico 2020/21 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva
  • inserimento nelle graduatorie di merito pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nell’anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva;
  • inserimento nelle graduatorie di merito pubblicate nel corrente anno scolastico 2021/2022 e titolarità, nel corrente anno scolastico 2021/2022, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.

La nota del Ministero

Retrodatazione giuridica dal 1° settembre 2020: non spetta ai neoassunti dal 1° settembre 2022

docenti che hanno beneficiato della retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020 sono quelli che hanno partecipato e vinto uno dei concorsi straordinari della scuola secondaria di primo e secondo grado, come leggiamo nell’articolo 2, comma 6, del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020:

Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei
posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, e’ riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. 

La decorrenza giuridica al 1° settembre 2020, dunque era prevista per i vincitori del concorso straordinario 2020 scuola secondaria

  1. sono assunti in ruolo per l’a.s. 2021/22;
  2. rientrano nella quota dei posti destinati al medesimo concorso per l’a.s. 2020/21.

La decisione, ricordiamolo, è scaturita dal fatto che le GM 2020 cui è destinato, come sopra riportato, il 50% dei posti (sino alla completa assegnazione dei 32mila posti banditi) residuati dalle GM 2016 e 2018 (compresa la fascia aggiuntiva), non erano state pubblicate in tempo utile per le immissioni in ruolo a.s. 2020/21.

Rispetto a questa previsione però il beneficio è il completo scorrimento della graduatoria, anche di coloro che inizialmente facevano parte solo dell’elenco graduato. Quindi si “piange con un occhio”.

Graduatorie del concorso straordinario 2020 pubblicate dopo il 31 gennaio 2022

A “piangere” lacrime più copiose sono invece i vincitori di quelle graduatorie pubblicate dopo il 31 gennaio 2022.

Riportiamo l’intervento della Gilda-Unams all’incontro con il Ministero per la pubblicazione dell’allegato A istruzioni operative per le immissioni in ruolo 2022/23. 

“Rispetto alla situazione dei concorsi straordinari (straordinario 1 e straordinario bis), la Gilda-Unams ha tenuto a rappresentare la questione relativa alle graduatorie pubblicate tardivamente, dopo Gennaio 2022, come per esempio la CC A059 di cui al DDG 510 del 2020, verso cui non sono stati accantonati posti che, sia pur secondo le norme, sono invece stati conteggiati come residui per il successivo concorso straordinario bis di cui all’art 59 comma 9 bis.

La nostra sigla ha chiesto il recupero dei posti da ripartire con priorità alle graduatorie pubblicate oltre marzo 2022 del DDG 510 del 2020, ma l’amministrazione ha ritenuto di aver ottemperato in adeguamento alle norme, che ciò non fosse possibile e che tale garanzia non era stata più considerata dopo le ultime assunzioni esercitate con nomina giuridica entro marzo 2022.

In buona sostanza, il legislatore e ora il Ministero, non hanno più garantito l’accantonamento con la nomina in ruolo a tutti coloro che, pur avendo superato il concorso straordinario 2020 in pieno lockdown, non hanno avuto pubblicate in tempo le concernenti graduatorie di merito

Pertanto, i 14.420 posti non attribuiti lo sorso anno e considerati di fatto residui anziché non assegnati, rimarranno accantonati solo per il
concorso straordinario Bis e chiaramente calcolati nei 94.130 dell’attuale contingente , inutile dire che la nostra organizzazione ha manifestato netto dissenso facendo presente che i contingenti dello scorso anno e del 2020, che erano stati motivo di partecipazione alle prove
concorsuali , sarebbero dovuti essere stati mantenuti accantonati e utilizzati via via in recupero di quanto programmato per tutte le graduatorie coinvolte da un ritardo che non è certo dipeso dai concorrenti”.

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