Docenti in ferie ma positivi al COVID. È possibile interromperle, monetizzarle?

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Docenti positivi al COVID durante il periodo FERIE. Alcuni chiarimenti.

Consulenze – Richiesta/Monetizzazione FERIE

Una gentile insegnante ci espone i suoi dubbi:

Docente di ruolo, in ferie da qualche giorno dopo la partecipazione agli esami di stato, risulta positiva al Covid.

Interrompe le ferie con certificato medico: quando potrà tornare ad usufruirne? potrà ricevere una monetizzazione?

Giorni di ferie per i docenti a tempo indeterminato

Il docente ha diritto a:

  • 30 gg. di ferie se ha un’anzianità di servizio non superiore ad anni 3;

  • 32 gg. se ha un’anzianità di servizio superiore ad anni 3.

ATTENZIONE: Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato.

A titolo di esempio, il docente neoassunto in ruolo nel 2019/20 che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto già da quest’anno a 32 gg. di ferie.

Giorni di ferie e “settimana corta” o giorno “libero”

Il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall’articolazione oraria settimanale.

Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è quindi calcolata su 6 giorni compreso l’eventuale “giorno libero” o se la scuola adotta la c.d. “settimana corta”.

Tutti i docenti hanno infatti pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l’orario settimanale in 5 o 6 gg.

Periodi dell’anno scolastico in cui è possibile fruire delle FERIE

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;

  • Vacanze natalizie e pasquali;

  • L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

  • Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato).

  • Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti).

  • Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. ferie che non devono però determinare oneri per l’Amministrazione (N.B. per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, “come” permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l’Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.).

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE

  • Docenti di ruolo e docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8: Non vi è la possibilità di non fruire delle ferie, a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.

Per tali docenti, quindi, il “problema” di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone: es. se il docente assunto al 31/8 o a tempo indeterminato non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle obbligatoriamente nei mesi di luglio ed agosto.

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE: CASI PARTICOLARI

Nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata al nuovo CCNL 2016/18 è stato chiarito che:

In relazione a quanto previsto all’art. 40, comma 2 (Disposizioni speciali per la Sezione Scuola), all’art. 45, comma 1 (Ferie) e all’art. 70, comma 1(Ferie), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Per il settore scuola, oltre alle disposizioni di legge sopra richiamate, resta fermo anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228/2012.

Conclusioni – FERIE in corso: il lavoratore si ammala. Cosa succede.

La monetizzazione delle ferie non godute, anche qualora eseguita la procedura da parte dell’Amministrazione che sospende le Ferie ed inserisce il lavoratore in stato di Malattia, è impossibile in quanto non vi è alcuna cessazione del rapporto di lavoro (come avviene per i contratti a t.d. e per coloro che vanno in pensione).

In merito il CCNL 2016/2018:

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative

Ferie non fruite docente prima della pensione: in questo caso è possibile la monetizzazione – Orizzonte Scuola Notizie

In ogni caso il docente deve concordare con il Datore di Lavoro/Dirigente scolastico il da farsi: l’ipotesi più plausibile è che venga concesso al nostro insegnante la possibilità di usufruire di alcune giornate di ferie non godute… l’anno scolastico successivo 2022/23.

“sono obbligata a prendere le ferie durante il periodo di Natale o Pasqua o posso fare valere il mio diritto maturato ma non goduto di quest’anno per non partecipare agli esami?”

L’art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6-31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Va da sé che gli esami di recupero debito rientrano nelle fattispecie appena elencate quindi non è possibile richiedere le ferie in tali giornate. Per quanto riguarda l’obbligatorietà di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni [Natale e Pasqua], non ve n’è alcuna anche se il docente comunque dovrà richiederle obbligatoriamente nei mesi di luglio ed agosto.

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