Immissioni in ruolo 2022: perché alcuni posti possono passare ad altre classi di concorso e come si effettuano le COMPENSAZIONI

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Le operazioni di immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23 sono state già avviate, con l’autorizzazione del relativo contingente da parte del MEF e gli avvisi di convocazione da parte degli USR. Compensazioni: per assorbire esubero ovvero per coprire la totalità dei posti assegnati.

Contingente

Il MEF, per l’a.s. 2022/23, ha autorizzato per tutti i gradi di istruzione un numero di assunzioni pari a 94.130. Ecco il contingente per regione

Procedura

Le immissioni in ruolo ordinarie sono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM (da queste ultime si attinge da graduatorie diverse e secondo differenti percentuali, a seconda della procedura).

La procedura, relativa alla suddette assunzioni in ruolo, è informatizzata e si articola in due fasi, in ciascuna delle quali gli aspiranti sono chiamati a presentare due distinte istanze, nell’ordine:

  1. Fase 1: presentazione della domanda per la scelta, in ordine di preferenza, degli abbinamenti province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine preferenziale, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto);
  2. Fase 2: presentazione della domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle sedi/scuole in cui essere assegnati.

Per ciascuna delle due fasi, gli USR pubblicano sui propri siti internet un apposito avviso, nel quale sono indicati i candidati convocati (ossia coloro i quali possono presentare l’istanza), la tempistica di presentazione della domanda, nonché gli eventuali turni di nomina. Avvisi USR

Per la prima istanza, è convocato un numero di aspiranti maggiore rispetto al numero di posti da assegnare, in modo da far fronte ad eventuali rinunce nell’ambito della medesima procedura informatizzata. La seconda domanda, invece, è presentata dai candidati che hanno ricevuto la nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto.

Compensazione

Come si legge nelle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23, vi sono due tipologie di compensazione: una per assorbire l’eventuale esubero; un’altra per coprire la totalità dei posti assegnati ai singoli USR e alle singole province.

Compensazione per assorbire l’esubero

Premettiamo che, quando si parla di posizione di esubero, si intende la presenza di personale in più rispetto ai posti in organico a livello provinciale.

Nel caso in cui, a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino, su una o più province, posizioni di esubero, l’USR provvederà all’assorbimento dello stesso tramite:

  • compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto (ciò vuol dire che si riduce, per quella classe di concorso/tipo di posto, nella provincia in cui vi è la disponibilità, il contingente da destinare alle nomine in ruolo); in subordine (ossia in caso di ulteriori posizioni di esubero nelle diverse province della regione per la stessa classe di concorso/tipo di posto e in assenza di disponibilità per la classe di concorso/tipo di posto in esubero)
  • compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione (ciò vuol dire che si riduce, per quella altra classe di concorso/tipo di posto, nella provincia in cui vi è la disponibilità, il contingente da destinare alle nomine in ruolo).

Compensazione per coprire posti assegnati

Sempre nelle istruzioni operative leggiamo che, qualora non sia possibile nominare in ruolo su tutti i posti assegnati, per mancanza delle graduatorie da cui attingere o per esaurimento delle medesime ovvero perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede a destinare i posti in eccedenza ad altre graduatorie.

In pratica, i posti originariamente assegnati ad una classe di concorso/tipo di posto (nel caso su esposto) vengono poi destinati ad altra classe di concorso/ tipo di posto ovvero ad altro grado di istruzione.

Nell’ambito della suddetta operazione di compensazione, i criteri da seguire sono quelli di seguito riportati:

  • non possono essere assunti più aspiranti rispetto al contingente assegnato;
  • la compensazione deve avvenire prioritariamente a favore del medesimo grado e tipologia di posto (esempio: se i posti non assegnabili riguardano la classe di concorso X della secondaria di primo grado, gli stessi vanno destinati con priorità ad altra classe di concorso della secondaria di primo grado);
  • la compensazione tra classi di concorso/tipo di posti deve avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto.

Con la compensazione di cui sopra, dunque, si incrementano i posti da destinare alle immissioni in ruolo per alcune classi di concorso/tipo di posto, evitando che gli stessi (posti) vadano “persi” per mancanza di aspiranti ovvero per una riduzione di posti in organico di diritto relativamente all’insegnamento originariamente individuato per l’assunzione in ruolo.

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La consulenza

Per info sulle procedure è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

E’ possibile interagire nel forum di reciproco aiuto

E’ possibile seguire gli aggiornamenti tramite i tag Immissioni in ruolo  e Supplenze  – graduatorie di istituto

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