Immissioni in ruolo docenti 2022, assegnazione scuola con priorità per precedenza 104: dipende da provincia assegnata. Come indicare le preferenze

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Gli aspiranti beneficiari di una delle precedenze nell’assegnazione delle sede, ai sensi della legge n. 104/92, devono compilare l’apposita sezione della seconda domanda prevista dalla procedura informatizzata di immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23. Condizioni per l’applicazione della precedenza.

Procedura

Le immissioni in ruolo ordinarie si effettuano attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM concorsuali. La procedura è informatizzata e si articola in due fasi, in ciascuna delle quali gli interessati presentano un’apposita domanda:

  • Fase 1: gli aspiranti “convocati” presentano, tramite Istanze Online, la domanda per la scelta, in ordine di preferenza, delle province-classe di concorso/tipo di posto di partecipazione
  • Fase 2: gli aspiranti, che hanno avuto assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto all’esito della prima istanza,  presentano la domanda per la scelta della sede, sempre tramite Istanze Online

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Presentazione prima domanda. GUIDA PER IMMAGINIPresentazione seconda domanda. GUIDA PER IMMAGINI

Presentazione domanda: quali passi compiere (nell’articolo sono indicati sinteticamente i passaggi che l’aspirante deve compiere per presentare l’istanza).

Precedenze

Le precedenze di cui alla legge n. 104/92, come leggiamo nelle istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo a.s. 2022/23 e come già riferito, si applicano nella seconda fase della procedura, quella in cui gli aspiranti, individuati quale destinatari di nomina a tempo indeterminato, in seguito all’attribuzione della provincia-classe di concorso/tipo di posto, sono chiamati a scegliere la sede/scuola in cui essere assegnati.

La sede/scuola viene attribuita con priorità agli aspiranti di cui:

  1. all’articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
  2. all’articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (docenti con disabilità grave);
  3. all’articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero  totalmente inabili; coniuge; genitore).

La precedenza, leggiamo sempre nelle summenzionate istruzioni operative, è riconosciuta alle condizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale di ruolo (CCNI 2022/25). Abbiamo già descritto dettagliatamente chi sono i beneficiari (e cosa devono indicare nella domanda: “Assunzioni docenti 2022 FASE 2, domanda scelta scuole: compilazione sezione precedenza 104. GUIDA PER IMMAGINI”) e indicato la documentazione necessaria per attestare le condizioni che permettono di fruire della precedenza.

Vediamo adesso quali altre condizioni sono previste dal CCNI mobilità 2022/25, ai fini dell’applicazione della precedenza.

Condizioni

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del suddetto CCNI 2022/25:

  • il personale disabile, di cui all’art. 21 e all’art. 33/6 della legge 104/92,  fruisce della precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza
  • il personale che assiste soggetto con grave disabilità (figlio ovvero fratello/sorella; tutela legale; coniuge, genitore) beneficia della precedenza all’interno e per la provincia  comprendente il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile

Considerato che le precedenze sono riconosciute alle condizioni sopra riportate, le medesime (precedenze) si possono applicare, nell’ambito delle operazioni di immissione in ruolo-assegnazione della sede, ai soli aspiranti assegnati nella provincia in cui è ubicato il comune di residenza del medesimo aspirante con disabilità (in caso di docente con disabilità personale) ovvero il comune di residenza/domicilio del figlio, fratello/sorella, coniuge, genitore (tutela legale) con grave disabilità (in caso di assistenza). Infatti:

  • il docente con disabilità assegnato nella provincia di residenza, potrà ottenere con priorità la sede nel comune in cui risiede o in uno viciniore (in caso di assenza di posto nel comune di residenza o di altro docente con precedenza “superiore”);
  • il docente, che assiste uno dei soggetti con grave disabilità sopra elencati, assegnato nella provincia di residenza/domicilio dell’assistito, potrà ottenere con priorità la sede nel comune in risiede ovvero è domiciliato l’assistito oppure in uno viciniore (in caso di assenza di posto nel comune di residenza/domicilio dell’assistito o di altro docente con precedenza “superiore”);
  • il docente con disabilità assegnato in una provincia diversa da quella di residenza non potrà esercitare la precedenza, in quanto deve scegliere le sedi nell’ambito della sola provincia assegnata; analogamente, il docente che assiste soggetto con grave disabilità, assegnato in una provincia diversa da quella di residenza/domicilio dell’assistito, non potrà esercitare la precedenza, dovendo scegliere le sedi nella sola provincia assegnata.

Nel caso dei docenti delle GaE, se la provincia di inclusione, che sarà anche quella di immissione in ruolo, coincide con quella di residenza degli aspiranti medesimi con disabilità o con quella di residenza/domicilio dell’assistito con grave disabilità, allora potranno esercitare la precedenza, viceversa non lo potranno fare.

Domanda e preferenze

Gli aspiranti, che fruiscono di una delle precedenze di cui sopra e che avranno assegnata la provincia-classe di concorso/tipo di posto all’esito della prima istanza, come detto, dovranno compilare la relativa sezione della seconda domanda della procedura di immissione in ruolo, nonché prestare attenzione alle preferenze di sede da esprimere.

Infatti, nell’apposita sezione della succitata istanza,  ai fini della fruizione della precedenza:

  • l’aspirante con disabilità deve indicare come prima preferenza il comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più scuole comprese in esso; la preferenza sintetica per il comune di residenza è obbligatoria, prima di esprimere preferenze per altro comune (sia analitiche che sintetiche);
  • l’aspirante, che assiste un soggetto con grave disabilità (vedi sopra), deve indicare come prima preferenza il comune ove risulti residente/domiciliato l’assistito (o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti) oppure una o più scuole comprese in esso; la preferenza sintetica per il comune di residenza/domicilio dell’assistito è obbligatoria, prima di esprimere preferenze per altro comune (sia analitiche che sintetiche).

Riallacciandoci a quanto detto sopra, è chiaro che le summenzionate preferenze possono essere espresse dai soli aspiranti assegnati nella provincia in cui è ubicato il proprio comune di residenza (in caso di disabilità personale) ovvero il comune di residenza/domicilio dell’assistito (in caso di assistenza a soggetto con grave disabilità).

Qui la  guida per la compilazione di tutte le sezioni della domanda Qui la guida specifica per la compilazione della sezione precedenze 104

La consulenza

Per info sulle procedure è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale)

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