Assunzioni da GPS sostegno 2022, partecipano anche docenti e ATA di ruolo con art. 36 e 59. A cosa fare attenzione

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Gli aspiranti alla partecipazione all’attribuzione degli incarichi, finalizzati al ruolo, da GPS sostegno prima fascia presentano un’apposita istanza online. Partecipano anche i docenti già di ruolo: quali limiti?

Procedura

Ai sensi dell’articolo 5-ter del DL n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022, che ha prorogato per i soli posti di sostegno quanto previsto lo scorso anno dal DL n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021, le assunzioni da GPS sostegno prima fascia a.s. 2022/23:

  • sono effettuate, solo se residuano posti di sostegno dalle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM e dalla Call veloce, fatti salvi i posti destinati al concorso ordinario 2020 (infanzia/primaria e secondaria), le cui graduatorie non siano ancora disponibili;
  • avvengono prima a tempo determinato (nell’a.s. 2022/23) e poi a tempo indeterminato, previo superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e della prova disciplinare.

Domanda e assegnazione incarico

Per partecipare alla procedura, gli interessati presentano apposita domanda, tramite Istanze Online, nelle provincia di inclusione nelle GPS prima fascia sostegno. La domanda è la medesima di quella per partecipare all’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS al 30/06 e al 31/08: il sistema elaborerà prima le istanze per gli incarichi finalizzati al ruolo e poi quelle per le supplenze.

Nella sezione dedicata della domanda gli interessati esprimono le preferenze relative a scuole, comuni e distretti, in cui intendono ottenere l’incarico, finalizzato al ruolo.

Gli incarichi sono assegnati dagli USR, tramite procedura automatizzata, in base alla posizione in graduatoria e nell’ordine delle tipologie di posto indicate e delle preferenze espresse.

Tempistica

Le domande, come leggiamo nell’annuale nota sulle supplenze, si presentano dal 2 al 16 agosto 2022. 

Personale di ruolo

Nella succitata nota sulle supplenze, il Ministero evidenzia che alla procedura in esame può partecipare anche il personale già di ruolo, nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

Quali sono tali limiti? Premettiamo che l’articolo 36 e l’articolo 59 sopra citati riguarda la possibilità per il personale docente (art. 36) e ATA (art. 59) di ruolo di ottenere incarichi di supplenza (come sono quelli inizialmente attribuiti nell’ambito della procedura straordinaria di cui trattasi).

ATA 

Per il personale ATA (naturalmente inserito nelle GPS prima fascia sostegno) l’unico limite, riguardo all’assegnazione dell’incarico finalizzato al ruolo, è quello per cui l’incarico deve avere la durata di un anno. Pertanto, tutto il personale interessato può partecipare, considerato che i predetti incarichi, finalizzati al ruolo, hanno come termine il 31/08.

Docenti

Diversa è invece la situazione del personale docente che, in base al succitato art. 36 del CCNL 2007, può ottenere incarichi di supplenza (al 30/06 ovvero al 31/08) in un grado di istruzione o in una classe di concorso diversi da quelli di attuale titolarità. Pertanto, i docenti:

  1. titolari su altro grado di istruzione (considerato che devono assegnarsi solo posti di sostegno), rispetto a quello di conferimento dell’incarico finalizzato al ruolo (e quindi di inserimento in GPS), possono usufruire dell’art. 36; ciò permette di non perdere il ruolo attuale, qualora non si superi l’intera procedura (quindi l’anno di prova e la prova disciplinare);
  2. titolari sul medesimo grado di istruzione, rispetto a quello di conferimento dell’incarico finalizzato al ruolo (e quindi di inserimento in GPS), non possono usufruire dell’art. 36, con la conseguenza che, per accettare  il predetto incarico, devono rinunciare all’attuale ruolo e quindi intraprendere il nuovo percorso, che potrebbe comunque concludersi con esito negativo (esempio: docente titolare su classe di concorso nella secondaria di primo grado, non può accettare incarico di supplenza su sostegno primo grado, in quanto trattasi di tipologia di posto diversa e non di classe di concorso).

Ricordiamo, infine, che la possibilità di ottenere una supplenza, per i docenti di ruolo, compresi gli immessi in ruolo dall’a.s. 2020/21, discende dalla modifica della disciplina relativa al vincolo triennale nella scuola di titolarità. Il vincolo resta, tuttavia, durante i tre anni di blocco i docenti interessati possono accettare supplenze ai sensi dell’art. 36 succitato e possono presentare domanda di assegnazione e utilizzazione provinciale.

Assunzione da GPS sostegno prima fascia, domanda online dal 2 agosto. Chi partecipa, per quali posti [DECRETO]

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