Congedo parentale, novità in arrivo: cosa cambia dal 13 agosto. Decreto e messaggio INPS

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Dal 13 agosto entreranno in vigore le nuove regole che riguardano il termine entro cui si può usufruire del congedo e l’età del figlio entro la quale viene riconosciuta l’indennità.

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DECRETO LEGISLATIVO

I decreti puntano a conciliare i tempi di vita e di lavoro in modo da aumentare la presenza femminile nel mercato, in Italia ancora molto distante dalla media europea. Nella media del 2020 il tasso di occupazione femminile era al 49% a fronte del 62,2% della media Ue a 27, a febbraio 2022 risulta al 50,4%.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 è stato pubblicato il D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che attua la Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Congedi parentali ampliati, congedo di paternità anche prima della nascita, estensione dell’indennità per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome,  priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere con permessi legge 104, sono alcune delle novità contenute nel provvedimento. Vediamo meglio nel dettaglio alcune misure.

Congedo parentale

In particolare:

  • Viene estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori;
  • Viene estesa da 10 a 11 mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo, equiparandola alla fruizione del congedo riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale ed al fine di perseguire una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali;
  • Viene estesa da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione.

Viene inoltre confermato che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio” e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Congedo di paternità

Il congedo obbligatorio di paternità può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali.  Per tutta la durata del congedo obbligatorio sarà riconosciuto al padre lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, come previsto per la madre lavoratrice.

DECRETO LEGISLATIVO

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