In arrivo i “docenti esperti”: avranno un assegno annuale di 5.650 euro in aggiunta allo stipendio ma dal 2032. Lo prevede il Dl Aiuti bis. BOZZA [scarica PDF]

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”I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili” possono accedere alla qualifica di ”docente esperto e maturano il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento”.

Lo prevede la bozza del decreto legge aiuti bis, in cui si precisa che la qualifica di docente esperto ”non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento” e si fissa un tetto massimo di 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.

Il provvedimento stabilisce, riportano le agenzie di stampa, inoltre che “per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento”.

Il provvedimento sulla scuola giunge un po’ a sorpresa visto che non era stato annunciato nelle scorse ore.

La misura è legata alla riforma del reclutamento e formazione dei docenti recentemente approvata. L’articolo 16 ter prevede proprio il piano che dovrebbe dunque prendere corpo con il Dl aiuti bis.

Dalle prime informazioni note, si prevede con il Dl aiuti un aumento lieve degli stipendi con il taglio dei contributi.

Viene promesso così l’aumento all’1% della decontribuzione dei redditi fino a 35 mila euro fino al 31 dicembre 2022 che si tradurrà in un aumento del netto in busta paga, così come era stato richiesto da Cgil, Cisl e Uil.

Cosa significa? I lavoratori (sia i dipendenti pubblici che quelli privati) si troveranno in busta paga una somma che ordinariamente va invece allo Stato come contributo per la pensione. Il lavoratore, però, continua a maturare la stessa pensione, senza alcuna penalizzazione.

BOZZA [PDF]

TESTO

CAPO VI
Istruzione
ART 39
(Norme in materia di istruzione)
1. All’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) il secondo periodo è soppresso;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;
3) le parole «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non è emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al quinto periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.
4-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.»
c) al comma 5 dopo le parole «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis»

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