Periodo di prova del Personale ATA dopo l’assunzione: norme, durata per profilo, come si supera. FOCUS

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Forniamo qui un focus su un tema sempre molto richiesto, sul quale spesso grava ancora una prassi non conforme alla normativa attualmente in vigore. Partiamo dai riferimenti normativi, spiegando cosa si intende per “periodo di prova”, la durata che varia da profilo a profilo, per poi analizzare il provvedimento di superamento del periodo di prova.

Il periodo di prova: definizione, durata, limiti.

Il personale A.T.A. (DSGA, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori dei servizi scolastici, collaboratori dei servizi agrari, collaboratori scolastici) assunto con contratto a tempo indeterminato è tenuto al superamento di un periodo di prova, la cui disciplina è contenuta nei contratti collettivi nazionali di lavoro, ed in particolare all’art. 30 del CCNL “Comparto Istruzione” 2016-2018.

Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso del lavoratore interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nello stesso profilo professionale o in altro corrispondente profilo della pubblica amministrazione, anche di diverso comparto pubblico.

La durata è di:

  • 2 mesi per i profili A e A SUPER (collaboratori scolastici, collaboratori dei servizi scolastici, collaboratori dei servizi agrari);
  • 4 mesi per i restanti profili (DSGA, coordinatori amministrativi, coordinatori tecnici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, infermieri, guardarobieri).

L’esercizio del recesso.

Bisogna qui dare atto della differenza tra il recesso esercitato dal lavoratore e il recesso esercitato dall’Amministrazione scolastica.

Mentre è sempre esercitabile il recesso dal contratto di lavoro, in costanza di periodo di prova, da parte del lavoratore, per il quale non è necessaria una giusta causa né un giustificato motivo, né è richiesto preavviso all’Amministrazione.

L’amministrazione scolastica invece può esercitare il recesso ma con alcuni limiti: deve infatti fornire adeguata motivazione inerente le cause che portano l’Amministrazione ad esercitare il recesso dal contratto di lavoro (ad es. in relazione alle professionalità dimostrata, alla performance lavorativa, etc), ed inoltre non può recedere se non sia prima trascorso almeno metà della durata prevista dal Contratto collettivo.

È utile ricordare che è sempre possibile per il dipendente in prova impugnare il recesso esercitato dall’amministrazione, ricorrendo al Giudice del lavoro, fornendo prova dei motivi illeciti o dell’arbitrarietà sottesi al recesso.

Superamento del periodo di prova: alcune considerazioni pratiche.

La norma contrattuale sopra indicata, prevede al comma 7 che una volta scaduto il termine del periodo di prova senza alcuna formale comunicazione di recesso da una delle due parti, il periodo si intende superato positivamente il periodo di prova e dunque automaticamente il dipendente è confermato in ruolo. In tal caso vale il riconoscimento dell’anzianità di servizio dal giorno dell’assunzione.

Non è più richiesto infatti un provvedimento espresso firmato dal dirigente scolastico, che dia atto del superamento della prova, in ragione del fatto che il personale scolastico si trova in regime di lavoro privatizzato, pertanto soggiace alla disciplina privatistica che non comporta la necessità di un atto di conferma.

Fermo restando l’analisi sopra esposta, molte Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) richiedono espressamente in sede di apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile sul successivo provvedimento di ricostruzione di carriera del dipendente, un formale provvedimento di superamento del periodo di prova e, in alcuni casi, addirittura una relazione sul superamento del periodo di prova, in allegato al provvedimento di ricostruzione di carriera. La prassi, non supportata da alcuna norma, può essere giustificata per ragioni di certezza del diritto. Sarebbe comunque consigliabile segnalare la prassi errata alla propria RTS, per superare questo regime che era in vigore in passato (vedi art. 45, comma 12, del CCNL Scuola 2006-2009).

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