Ritorno in classe: senza un nuovo decreto legge decadono le norme su positivi, quarantene e mascherine

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L’Istituto Superiore di Sanità ha predisposto il documento con le linee guida per il ritorno in classe. Sarà, in pratica, come ritornare al passato o quasi: via mascherine e distanziamento.

Le linee guida, però, sono solo un documento tecnico e non rappresentano un intervento normativo. La cornice legislativa, contenente le misure anti-contagio nelle scuole di ogni ordine e grado, scadrà il 31 agosto con la fine dell’anno scolastico in corso

Così come segnala Italia Oggi, le linee guida, così, servono a poco. Il documento redatto dall’ISS cita il decreto legge n.24 del 24 marzo scorso e le sue successive modificazioni. Con il decreto sono entrate in vigore dal 1° aprile le nuove modalità di gestione della positività che resteranno in vigore fino al 31 agosto.

Che fare, dunque? Non basterà, a detta del quotidiano, una semplice circolare ministeriale. Servirà un decreto legge, cioè una norma di pari grado, per modificare l’impianto esistente. In caso contrario decadrà tutto: il tetto massimo di 4 alunni positivi in classe per mandare tutti in quarantena non ci sarà più e gli studenti e i docenti sono considerati contatti stretti: pertanto tutti in classe con FFP2 per 10 giorni. Per tornare in classe, in caso di decadenza delle norme, servirà un test antigenico rapido o un tampone molecolare.

Il governo dimissionario, in carica per il disbrigo degli affari correnti, potrebbe comunque decidere visto che, come ricordato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “ha il dovere di proseguire nell’azione di contrasto alla pandemia”.

In pratica, dunque, senza un nuovo decreto o intervento da parte del governo, le linee guida dell’ISS non servono.

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Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanzia

– Servizi educativi per l’infanzia In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

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