Il titolo di dottore di ricerca non è equiparabile al titolo abilitativo per l’insegnamento

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I ricorrenti, muniti del titolo di dottore di ricerca oltre che essere già insegnanti precari, impugnavano in primo grado il decreto del M.I.U.R. n. 73 del 28.01.2019 nella parte gli veniva preclusa la possibilità di presentare la domanda di inclusione nell’elenco aggiuntivo di II fascia e/o la possibilità di presentare domanda di priorità assoluta nell’attribuzione delle supplenze, pur rimanendo nella III fascia. Si pronuncia il Consiglio di Stato con sentenza N. 07489/2022

Il titolo di dottore di ricerca e l’equiparazione al titolo abilitativo
I giudici rilevano, sul punto in diritto che per l’iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario, ex d. lgs. n.59 del 2017, il conseguimento del titolo abilitativo, mentre invece il possesso del titolo di dottore di ricerca, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (fra tutte VI Sezione Consiglio di stato n.2264 del 2018 che abbiansi qui per integralmente recepita) deve ritenersi non equiparabile al predetto titolo.

Nessuna disposizione di legge contempla l’equiparazione tra dottorato e percorso abilitante
Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza tra i due titoli, del resto la disciplina sui percorsi abilitanti persegue finalità diverse da quella che conduce al rilascio del titolo di dottore in ricerca, che rappresenta una qualifica di specializzazione spendibile per la futura attività scientifica in ambito accademico, ossia in una dimensione tutt’affatto diversa.

I corsi abilitanti sono percorsi strumentali allo sviluppo di professionalità
Per quanto concerne i corsi abilitanti si tratta invece di ‘percorsi’ strumentali allo sviluppo di esperienze e professionalità che si articolano su procedimenti ben diversi, dedicati, diversamente dal percorso di dottorato – che rappresenta invece l’inizio di un’attività scientifica – che si svolge in ambiti differenziati non assimilabili ai primi e che soprattutto attribuisce una competenza specifica alla ricerca, ma non attesta alcuna particolare attitudine all’insegnamento, come invece i primi.
Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla ‘funzione docente’, che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico — pedagogiche, che non è punto sovrapponibile a quella attestata dal conseguimento del dottorato di ricerca
In definitiva, va condiviso e confermato l’orientamento che, sul punto, valorizza la specificità dei percorsi di abilitazione ribadendo la mancanza di diposizioni espresse che esclude una diversa ricostruzione sistematica che possa indurre l’interprete a ritenere il conseguimento del dottorato un titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento”.

La normativa comunitaria legittima il possesso dell’abilitazione
Del resto, rileva sempre il CDS, la Direttiva 2005/36/CE, come recepita dal d. lgs. n. 206 del 2007, non ha escluso che lo Stato membro possa subordinare l’accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali (per considerazioni ulteriori si rinvia, anche ai sensi degli articoli 60, 74 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., a Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1516 del 2017, che ha confermato la sentenza che aveva respinto un ricorso diretto all’annullamento dell’art. 3, comma 1, del decreto n. 106 del 2016, con cui veniva richiesto il possesso dell’abilitazione, quale requisito di ammissione alla procedura concorsuale).

L’abilitazione è un requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività didattica
Per quanto concerne la mancata predisposizione di percorsi abilitanti su singole classi di concorso ritiene il collegio, nelle sue conclusione, che questa carenza non possa automaticamente dar diritto ad un’abilitazione né tanto meno possa tradursi nell’irrilevanza del titolo abilitativo ai fini della partecipazione al concorso o dello svolgimento dell’attività. L’abilitazione costituisce, infatti, un requisito per l’iscrizione cui segue lo svolgimento dell’attività didattica, individuando l’ordinamento giuridico altri strumenti per tutelare, in questo caso, la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti (silenzio inadempimento, risarcimento del danno). La diversità delle situazioni evidenzia come non sia configurabile neppure una disparità di trattamento nella predetta regolazione.

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