Supplenze ATA, nessuna conseguenza in caso di rinuncia o assenza alla presa di servizio

WhatsApp
Telegram

Sono iniziate le convocazioni per le supplenze ATA nell’anno scolastico 2022/23. Nella circolare 28597 del 29 luglio le indicazioni per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato. Alcune province sono già arrivate alle graduatorie di terza fascia dopo l’esaurimento della prima e della seconda fascia. Cosa succede se si rinuncia alla supplenza o se si è assenti alla presa di servizio?

La circolare così prevede:

La non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’articolo 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13 dicembre 2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

Il regolamento delle supplenze ATA prevede delle sanzioni per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, comma 1 (graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all’articolo 1, comma 4), e quindi di prima e seconda fascia:

la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, per l’anno scolastico successivo;

Trattandosi però di graduatorie che hanno valenza annuale, la norma non trova applicazione.

Supplenze ATA, ad Agrigento liberatoria per assumere Collaboratori Scolastici da terza fascia. Gli avvisi per tutti i profili nelle varie province

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri