Nuova formazione docenti di ruolo: dai percorsi alla retribuzione alla qualifica di docente esperto. TUTTE LE INFO

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Il DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, oltre a ridefinire il sistema di formazione iniziale e reclutamento per la scuola secondaria, ha introdotto un nuovo modello di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo. Articolazione percorsi formativi, verifiche e retribuzione.

Nuovo sistema

Ai sensi dell’articolo 16-ter del novellato D.lgs. 59/2017, come modificato dal DL n. 36/2022, a decorrere dall’a.s. 2023/24, è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di ciascuna istituzione scolastica e dei docenti di ruolo.

Il suddetto sistema si articola in percorsi di durata almeno triennale e comprende anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, al fine di favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Evidenziamo che le  citate nuove disposizioni si affiancano e si integrano con quanto già disposto dall’articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015, in base al quale: la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale; le attività di formazione sono definite dalle singole scuole in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dai piani di miglioramento, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Destinatari

I percorsi formativi, introdotti dal DL n. 36/2022, sono rivolti a:

  1. tutti i docenti di ruolo;
  2. alla figure di sistema individuate in ciascuna istituzione scolastica.

Quanto alle figure di sistema di cui al punto 2, precisiamo che:

  • si tratta docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell’istituzione scolastica e della dirigenza scolastica;
  • sono individuate da ciascuna autonomia scolastica, in quanto figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel PTOF, nel Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento dell’offerta formativa;
  • la formazione a loro rivola si propone di: promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola; rafforzare l’autonomia scolastica; promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all’autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale.

Obbligatorietà

La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria per i docenti già di ruolo, mentre diventerà obbligatoria per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del CCNL.

Durata

I percorsi di formazione hanno una durata almeno triennale.

Retribuzione

I docenti, che partecipano ai percorsi formativi, avranno riconosciuto, previo superamento delle previste verifiche, un elemento retributivo una tantum, di carattere accessorio, definito dalla contrattazione collettiva e comunque non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili.

La retribuzione una tantum è assegnata:

  • ai docenti che conseguono una valutazione individuale positiva (in sede di verifica finale; al riguardo, vedi paragrafo successivo), secondo gli indicatori di performance declinati dalle singole scuole in relazione al proprio PTOF, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento del CCNL;
  • con l’obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata.

Evidenziamo che:

  • per le risorse finalizzate alla retribuzione una tantum, si attingerà dall’apposito Fondo per l’incentivo alla formazione, istituito dal DL n. 36/2022
  • resta ferma la progressione salariale di anzianità;

Verifiche

I docenti partecipanti ai percorsi di formazione sostengono delle verifiche intermedie annuali e la verifica finale:

  • le verifiche intermedie annuali sono effettuate sulla base di una relazione, presentata dal docente, sull’insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione e sono volte a valutare, in particolare, la capacità di incrementare il rendimento degli alunni, la condotta professionale, la promozione dell’inclusione e delle esperienze extrascolastiche;
  • nella verifica finale il docente deve dimostrare di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi prefissati;
  • in caso di mancato superamento, la verifica annuale o finale può essere ripetuta l’anno successivo.

Le medesime verifiche intermedie e finale sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ossia quella prevista dall’articolo 1, comma 124, della legge 107/2015.

Comitato valutazione

Le verifiche intermedie annuali e finale sono sostenute innanzi al comitato per la valutazione dei docenti.

In sede di verifica finale, il comitato:

  • è integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico;
  • considerato che si determina l’eventuale conseguimento dell’incentivo salariale, tiene conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di performance declinati dal singolo istituto.

Sarà un decreto ministeriale (vedi di seguito) a definire, per le suddette verifiche, specifici criteri di valutazione degli obiettivi conseguiti.

Obiettivi

Gli obiettivi formativi dei percorsi di formazione saranno definiti dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione, introdotta anch’essa dal summenzionato DL n. 36/2022.

Organizzazione e svolgimento

Un decreto del Ministro dell’istruzione, adottato in concerto con il Ministro dell’economia e delle finanza, definirà:

  • i contenuti dei percorsi formativi;
  •  i criteri di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica, sulla base dei quali (criteri) effettuare le verifiche intermedie annuali e quella finale (come detto sopra).

Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi (da svolgersi comunque al di fuori dell’orario di insegnamento), la loro durata, il numero di ore aggiuntivo e i criteri del sistema di incentivazione saranno, invece, definiti in sede di contrattazione collettiva.

In attesa dell’adozione del succitato decreto ministeriale e dell’aggiornamento del CCNL, in fase di prima applicazione, i contenuti minimi dei percorsi e i vincoli relativi ai medesimi e al sistema di incentivazione, volto a promuovere l’accesso ai percorsi stessi, sono indicati nell’allegato B al DL n. 36/2022.

Vincoli

Questi i vincoli che disciplinano i percorsi formativi e il sistema di incentivazione suddetto:

  • il riconoscimento dell’incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione dei docenti;
  • il comitato determina i criteri (tra cui l’innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l’efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione), per rendere il riconoscimento dell’incentivo salariale selettivo, così da essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale, ossia in relazione ai differenti risultati conseguiti da ciascuno;
  • il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio;
  • per l’orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all’ampliamento dell’offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria (dunque a prescindere dall’incentivo salariale);
  • l’incentivazione retribuita non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

Contenuti

Quanto ai contenuti minimi della formazione, come leggiamo nell’allegato B al DL 36/2022, durante il percorso formativo triennale, saranno svolte le seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria; ciò per i neoassunti in seguito all’aggiornamento del CCNL);

b) contributo al miglioramento dell’offerta formativa della scuola presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all’articolo 16 -ter , comma 1 (ossia tramite lo svolgimento di attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di  sperimentazione di nuove modalità didattiche);

c) acquisizione, a scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici che, a seconda della complessità, possono avere un’estensione pluriennale:

  • approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
  • strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
  •  governance della scuola: teoria e pratica;
  • leadership educativa;
  • staff e figure di sistema: formazione tecnico-metodologica, socio-relazionale, strategica;
  • inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
  • continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
  • potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
  • profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
  •  tecniche della didattica digitale.

Le sopra elencate attività (lettere a, b e c), come già detto, si svolgono flessibilmente nell’ambito di ore aggiuntive, quindi al di fuori dell’orario di insegnamento.

Nell’ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, per percorsi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente, sono previste:

  1. 15 ore per la scuola dell’infanzia e primaria;
  2. 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.

Docente esperto

A quanto detto sopra sulla formazione bisogna aggiungere quanto previsto dal DL aiuti-bis, che ha introdotto la figura del docente esperto: “docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili possono accedere alla qualifica di docente esperto”. In tutta Italia i docenti esperti non potranno superare le 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.

Il DL succitato è al vaglio del Parlamento per la conversione in legge e sono stati presentati degli emendamenti per stralciare la norma. Approfondisci

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