I collaboratori del Ds, i relativi compensi e i casi in cui è possibile l’esonero: in allegato il modello di nomina con compiti

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I collaboratori del dirigente scolastico, insieme agli altri dello staff, rientrano in quella complessa organizzazione manageriale chiamata “middle management” riporta ai dirigenti e individua almeno uno o più livelli subordinati di dirigenti. Il middle management è co-responsabile della gestione di un’organizzazione e non si occupa solo, quindi, di gestire i compiti operativi.

Questo livello di gestione è considerato una posizione di alto livello nell’azienda (lo dovrebbe essere anche per la scuola, per la verità) in quanto richiede uno stipendio adeguato e vantaggi aggiuntivi (cosa che nella scuola, per varie ragioni, non capita affatto). Il middle management è coinvolto nella definizione degli obiettivi e nel prendere decisioni. Per raggiungere gli obiettivi organizzativi, devono essere diligenti e consapevoli di tutti gli avvenimenti dell’azienda. Crea, infine, col dirigente, nel caso della scuola, scolastico un’atmosfera di lavoro amabile in cui tutti i dipendenti (non solo i docenti, quindi) e l’utenza sono felici e soddisfatti. Complicato ma assolutamente possibile.

La normativa

  • l’art. 25 del d.lgs. n. 165/2001 riconosce al dirigente scolastico la possibilità di avvalersi di docenti che lo coadiuvino nelle proprie funzioni;
  • il CCNL, nel silenzio della norma, ha previsto che i collaboratori del dirigente scolastico fossero massimo due e che, con le risorse del fondo, fossero retribuitili non più di due unità;
  • l’art. 459 del d.lgs. n. 297/1994 consentiva che uno dei collaboratori fruisse di un esonero (totale o parziale);
  • l’art.88, c.2, lett. f del CCNL, ai sensi e per effetto del quale con il FIS è possibile retribuire i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, per non più di due persone, dunque, della cui collaborazione il DS vuole avvalersi nell’espletamento delle proprie funzioni logistiche e gestionali. Compensi non cumulabili con quelli inerenti le funzioni strumentali.

Il quadro normativo di riferimento fino all’anno scolastico 2014-2015

Il quadro normativo di riferimento fino all’anno scolastico 2014-2015 era il seguente:

  • ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001 “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti […]”. Tale comma è stato oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore che, all’art. 14, comma 22 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, ha chiarito che lo stesso “[…] si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico”;
  • l’art. 459 del d.lgs. n. 297/1994 consentiva la possibilità che “nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento”;
  • l’articolo 34 del CCNL 29 novembre 2007 (che riprende integralmente i contenuti dell’art. 31 del CCNL 24 luglio 2003) dispone che “ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuiti, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera f)”;
  • l’art. 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29 novembre 2007 prevede che sono a carico del fondo d’istituto “i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali […]”.

 

Le modifiche alla norma e i collaboratori del DS

Il quadro normativo, elencato nel paragrafo precedente, subisce delle modifiche nel corso dell’anno scolastico 2014-2015. In particolare:

  • l’art. 1, comma 329, della L. n. 190/2014 ha abrogato l’articolo 459 del d.lgs. n. 297/1994, con la conseguenza che a decorrere dall’anno scolastico 2015-2016 non è più possibile riconoscere l’esonero (totale o parziale) ad uno dei docenti che collaborano con il dirigente scolastico nelle attività di supporto organizzativo e didattico (vedremo a seguire le novità introdotte con la recente normativa);
  • la legge 107/2015 all’art. 1 comma 83, ha previsto che il dirigente possa individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica, dalla cui attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Un maggior numero di docenti che lo assistano

Pertanto, alla luce del venir meno della possibilità di riconoscere l’esonero (o il semiesonero) al docente che collabora con il dirigente scolastico (ad eccezione della casistica delle scuole in reggenza, come vedremo appresso), il legislatore – precisa, con la circolare 65, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – con il comma 83 ha ritenuto opportuno riconoscere al dirigente scolastico la possibilità di individuare un maggior numero di docenti che lo assistano, sostituendo, di fatto, il limite contrattuale di due unità con un limite percentuale (fino al 10% dei docenti). La corretta interpretazione della norma in esame, però, non può prescindere dal contesto complessivo in cui la stessa è stata inserita, ed in particolare non può non tener conto del fatto che la legge 107/2015 opera una significativa rivisitazione degli organici delle scuole, introducendo l’organico del potenziamento, che si concretizza nell’assegnazione alle istituzioni scolastiche di ulteriore personale docente.

Individuare i suddetti coadiutori tra i docenti di potenziamento

Per quanto anzidetto, suggerisce l’ARAN con la circolare n. 65 del 2021 “si ritiene che la legge 107/2015 non abbia fatto venir meno la previsione dell’articolo 88, comma 2, lett. f) del CCNL 29/11/2007. Infatti, la lettura dell’art. 1, comma 83, della L. n. 107/2015 – prescrivendo che le attività dei coadiutori, non devono implicare alcun impatto a carico della finanza pubblica – induce a ritenere che la ratio della disposizione intendesse individuare i suddetti coadiutori tra i docenti di potenziamento, mentre le previsioni di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/2007, che consentono la corresponsione di un compenso a non più di due unità siano dirette ai docenti curriculari chiamati a svolgere ulteriori attività”.

La possibilità di esonero dall’insegnamento di un collaboratore individuato dal dirigente scolastico

L’articolo 1, comma 83-bis della legge 107/2015, introdotto dall’articolo 45, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 2022, n. 79, prevede, a partire all’anno scolastico 2022-2023, nelle istituzioni scolastiche affidate in reggenza, la possibilità di esonero dall’insegnamento di un collaboratore individuato dal dirigente scolastico o di semi-esonero per due collaboratori. Da quando la legge di stabilità 2015 ha abolito l’articolo 459 del Testo Unico DLgs 297/94, alle scuole non è stato più consentito di fruire della possibilità di esonero o semi-esonero del docente collaboratore del dirigente scolastico per le insostituibili funzioni di supporto organizzativo. La novità introdotta dal DL 36/2022 risponde solo parzialmente a questa esigenza, riservandola a 397 scuole, come indicato nella relazione tecnica allegata alla legge di conversione del decreto, e come risulta dall’applicazione del costo medio annuo di un supplente alle risorse messe a disposizione. Si tratta di una piccola e non certo determinante soluzione servendo in Italia, come avviene nelle altre nazioni del mondo, una scelta di fondo sul middle management.

Decreto di nomina Collaboratori del DS

In allegato, come autorevole esempio, il Decreto di nomina Collaboratori del DS del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli in Ghivizzano (LU) la brillante Dott.ssa Alessandra Giornelli.

 DECRETO-NOMINA-COLLABORATORI-DS

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