Supplenze ATA 2022/23: stipendio, ordine convocazioni, sanzioni, divieti, spezzone orario. Tutto quello che c’è da sapere [SPECIALE]

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Supplenze ATA anno scolastico 2022/23: poche immissioni in ruolo su circa 27mila posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità. In queste settimane la redazione di Orizzonte Scuola ha dedicato agli incarichi a tempo determinato del personale ATA diversi articoli di approfondimento. Altri ne arriveranno. Uno speciale con la raccolta degli approfondimenti sui punti più salienti: dalle convocazioni allo stipendio.

Ricordiamo le tre fasce ATA:

Le graduatorie di prima fascia, 24 mesi, si aggiornano ogni anno e da queste si attinge per supplenze e ruoli. Requisito principale per accedere alla prima fascia è l’aver svolto 24 mesi di servizio, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non consecutivi.

Le graduatorie di seconda fascia sono ad esaurimento, chiuse a nuovi inserimenti. La seconda fascia ATA si utilizza per le supplenze dopo che sono esaurite quelle di prima.

Infine, c’è la terza fascia utilizzata per le supplenze dopo che sono esaurite quelle di prima e seconda fascia. Nelle graduatorie di terza fascia sono presenti i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal decreto ministeriale che viene emanato dal Ministero con cadenza triennale. Quelle attuali, essendosi aggiornate lo scorso anno, sono valide fino al 2024.

Quello che c’è da sapere sulle supplenze ATA

Le indicazioni sul conferimento delle supplenze 2022/23 sono state diramate dal Ministero con la nota 28597 del 29 luglio 2022.

Divieto cambio per altro profilo – La circolare ricalca in sostanza quanto previsto negli anni scorsi e e dal regolamento per le supplenze ATA Dm 430/2000, ma con una novità importante: non è più possibile accettare altra supplenza al 30 giugno o 31 agosto per altro profilo professionale se già c’è stata la presa di servizio. Approfondisci

Cambio supplenza per una al 30 giugno o 31 agosto – Questo è sempre possibile. Approfondisci

Ordine convocazioni – Resta invariato l’ordine delle convocazioni: si parte dalla prima fascia, poi la seconda e, una volta esaurite queste graduatorie, si passa alle convocazioni da terza fascia. Approfondisci

Supplenze da terza fascia – In molte province si sono già concluse le convocazioni da prima e seconda fascia e sono iniziate quelle dalle graduatorie di istituto. Ecco dove

Quale punteggio per essere convocati? – Dipende da diversi fattori: punteggio degli aspiranti, profilo professionale, numero aspiranti in graduatoria, scuole. Approfondisci

Delega – L’aspirante che non può presentarsi alla nomina può farsi delegare. Approfondisci

Rinuncia – Per gli aspiranti che non accettano l’incarico o che non si presentano alla presa di servizio non c’è nessuna sanzione, né conseguenza. Supplenze ATA, nessuna conseguenza in caso di rinuncia o assenza alla presa di servizio

Abbandono – Diverso è invece il caso dell’abbandono del servizio: l’abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita per l’anno scolastico in corso.

Spezzone orario – Viene sempre garantito il completamento, ma solo tra posti dello stesso profilo. Approfondisci

Lo spezzone per un posto intero si può lasciare purché al momento della convocazione non vi era posto intero disponibile. Approfondisci

Divieto sostituzione CS – Permane il divieto di sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. La norma è stata in parte superata da una successiva nota ministeriale. Approfondisci

Posti ex LSU – Ci sono ancora 590 posti destinati agli ex LSU. La terza procedura assunzionale è in ritardo. Approfondisci

Stipendio – Quanto guadagna un supplente ATA? Il riferimento è la tabella contenuta nel DM del 12 gennaio 2022. Gli importi per profilo

Interpelli DSGA– Per sopperire alla mancanza di DSGA si attiva la procedura dell’interpello. Ad essere interessato in questo caso è il personale a tempo indeterminato nel profilo di assistente amministrativo. Interpelli

Presa di servizio – Cosa serve, quando si può differire, incompatibilità, secondo lavoro. Approfondisci

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