Educazione motoria, come si articolerà il concorso? Quali sono i requisiti di ammissione? FAQ e info utili

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L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria è previsto dalla legge n. 234/2021, a decorrere dall’a.s. 2022/23 per le classi quinte e dall’a.s. 2023/24 per la classi quarte.

Il numero di posti relativi al nuovo insegnamento sarà definito con apposito decreto ministeriale che, a tal fine, rimodulerà il fabbisogno di organico riguardante tutti i gradi di istruzione.

Per accedere ai posti del suddetto insegnamento, gli aspiranti dovranno partecipare al previsto concorso abilitante. In prima applicazione, la legge n. 234/2021 prevede che la copertura dei posti avvenga con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023.

Qualora le graduatorie del concorso non siano pronte per l’assunzione in ruolo dei docenti, i posti in organico possono essere coperti con personale supplente delle GPS, classi di concorso A-48 e A-49.

Requisiti per accedere al nuovo insegnamento, previo superamento di specifico concorso abilitante per titoli ed esami, sono le lauree magistrali LM-67, LM-67, LM-47, oltre ai 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, almeno in attesa della definizione delle nuove procedure di reclutamento.

Il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione.

L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione motoria è prevista nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e le assegnazioni del personale sono a invarianza di dotazione organica.

Nelle classi a 24-27-30 ore le due ore settimanali saranno aggiuntive, mentre nelle classi a 40 ore verrà mantenuto l’orario in essere, con la possibilità di compresenza.

Il docente di educazione motoria non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.

Domande di partecipazione

Gli aspiranti possono presentare domanda di partecipazione al concorso per una sola regione, a pena di esclusione dalla procedura.

Le domande vanno presentate esclusivamente tramite le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero.

Il termine per la presentazione delle istanze è di 20 giorni a partire dalla data iniziale indicata nel bando. Qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno non festivo successivo.

I partecipanti al concorso sono tenuti al pagamento di un contributo di segreteria, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.

Bandi di concorso

I bandi di concorso disciplinano:

  • i requisiti generali di ammissione al concorso;
  • l’ammontare del contributo di segreteria;
  • il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;
  • il contingente dei posti, distinti per regione;
  • l’organizzazione delle prove d’esame;
  • le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;
  • i documenti richiesti per l’assunzione;
  • l’informativa sul trattamento dei dati personali.

I bandi, inoltre:

  • possono prevedere l’aggregazione territoriale delle procedure concorsuali, in caso di esiguo numero di partecipanti;
  • prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, qualora il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico nell’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e ss., della legge n. 234/2021 (le annualità di servizio si valutano ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge, n. 124/99).

FAQ

Ed. Motoria alla primaria 

D. A partire da quale anno è prevista l’introduzione dell’insegnamento dell’educazione alla motoria nella scuola primaria?

R. La legge n. 234/2021 ha previsto l’introduzione dell’insegnamento suddetto nelle classi quinte, a decorrere dall’a.s. 2022/23, e nelle classi quarte a decorrere dall’a.s. 2024/25.

D. Come si accede ai posti di insegnamento dell’Ed. motoria nella scuola primaria? 

R. Si accede tramite concorso.

D. Il decreto ministeriale, che disciplinerà i concorsi per l’accesso ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione alla motoria nella scuola primaria, è stato già pubblicato?

R.  No. Il testo del decreto, che disciplinerà il concorso, ha già ottenuto il parere del CSPI, tuttavia deve essere ancora pubblicato.

Requisiti partecipazione concorso

D. Quali requisiti sono richiesti per partecipare al concorso?

R. Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di 24 CFU/CFA  nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche più una delle seguenti lauree:

  • laurea magistrale LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate»
  • laurea magistrale  LM-68 «Scienze e tecniche dello sport»
  • laurea magistrale  LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie»
  • titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del DM 9 luglio 2009
  • analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente

Articolazione concorso 

D. Come si articola il concorso?

R. Il concorso si articola in: prova scritta; prova orale; valutazione dei titoli.

D. In cosa consiste la prova scritta?

R. La prova scritta computer based, vertente sul programma di cui all’Allegato A al DM, consiste in cinquanta quesiti, di cui:

  • 40 quesiti a riposta multipla, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato;
  • 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
  • 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

D. I quesiti vengono preventivamente pubblicati?

R. No, non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

D. Come sono valutati i quesiti della prova scritta?

R. Ciascuna risposta esatta è valutata punti 2 (due), punti 0 (zero) per ciascuna risposta errata o non data. Punteggio massimo attribuibile 100 punti.

D. Qual è il punteggio minimo richiesto per superare la prova scritta?

R. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.

D. Quanto dura la prova scritta?

R. La prova dura 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge n. 104/92.

D. Chi predispone i quesiti della prova scritta?

R. I quesiti sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che, a tal fine, si avvale di una Commissione Nazionale.

D. Cosa comprende il programma di cui all’Allegato A al DM?

R. Il programma d’esame, indicato nell’Allegato A, è articolato in:
a. parte generale;
b. programma disciplinare.

D. In cosa consiste la prova orale?

R. La prova orale consiste nella progettazione di un’attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali; la commissione, inoltre, interloquisce con il candidato al fine di valutarne la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

D. Su cosa verte la prova orale?

R. La prova verte sul programma di cui all’Allegato A suddetto ed è altresì finalizzata all’accertamento della capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

D. Quanto dura la prova orale?

R. La prova orale ha una durata massima di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge n. 104/92.

D. Quanti punti sono attribuiti alla prova orale?

R. La commissione attribuisce al massimo 100 puniti.

D. Qual è il punteggio minimo per superare la prova orale?

R. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio minimo di 70 punti.

D. Chi predispone le tracce della prova orale?

R. Le tracce della prova orale sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’allegato A al DM. Le tracce sono predisposte in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova.

D. Quando viene sorteggiata la traccia per ciascun candidato?

R. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

D. Quanti punti sono attribuibili ai titoli?

R. La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali un punteggio massimo di 50 punti.

Graduatoria di merito

D. Come vengono predisposte le graduatorie di merito?

R. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte graduando ciascun candidato in base alla somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

D. Quanti candidati entrano a far parte della graduatoria di merito?

R. La graduatoria di merito regionale comprende un numero di candidati pari al numero dei posti messi a concorso, ossia i soli vincitori.

D. Che validità ha la graduatoria di merito?

R. La graduatoria di merito regionale ha validità annuale e in ogni caso perde efficacia con l’approvazione della graduatoria riferite al successivo concorso.

D. Cosa comporta l’eventuale rinuncia al ruolo dalla graduatoria di merito?

R. La rinuncia al ruolo dalla graduatoria di merito regionale comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Supplenze 

D. Qualora il concorso non fosse espletato in tempo utile per l’a.s. 2022/23, come saranno coperti i posti a.s. 2022/23 destinati all’insegnamento dell’Ed. motoria nelle classi quinte?

R. Nel caso in cui le graduatorie di merito del concorso non siano approvate in tempo utile per l’assunzione in ruolo dei docenti, la legge n. 234/2021 prevede che i posti possono essere coperti con contratti a tempo determinato, da stipulare con i docenti inclusi nelle GPS classi di concorso A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-49 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”.

Concorso abilitante

D. Chi supera le prove d’esame con i punteggi minimi previsti, pur non rientrando tra i vincitori, ottiene l’abilitazione?

D. Sì, il superamento di tutte le prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento nei casi
in cui il candidato ne sia privo. L’USR responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione.

NOTA BENE: trattandosi di una bozza, potrebbero esserci delle variazioni che segnaleremo prontamente.

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