Concorso straordinario bis, con l’immissione in ruolo scatterà vincolo triennale e cancellazione da GM, GaE e GPS

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I partecipanti al concorso straordinario bis, superata l’intera procedura e immessi in ruolo, saranno sottoposti al vincolo triennale nella scuola di assunzione e decadranno dalle GM, dalle GaE e dalle GPS in cui sono eventualmente inclusi.

Procedura

La procedura straordinaria in esame (prevista dal DL n. 73/2021, come modificato dal DL n. 228/2021) è finalizzata alla copertura dei posti residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM e dalle assunzioni straordinarie da GPS prima fascia a.s. 2021/22.

Gli step, che condurranno al ruolo gli aspiranti, sono i seguenti:

  • concorso consistente in prova disciplinare (prova orale) e valutazione dei titoli;
  • redazione graduatorie di merito, formate in base ai punteggi ottenuti nella prova disciplinare e nella valutazione dei titoli e comprendente i soli vincitori di concorso;
  • assunzione a tempo determinato nell’a.s. 2022/23;
  • svolgimento nel 2022/23 di un percorso di formazione universitario con prova conclusiva;
  • svolgimento, nel corso della durata del contratto a tempo determinato a.s. 2022/23, del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 59/2017;
  • assunzione a tempo indeterminato, previo superamento della prova finale del percorso di formazione universitario e previa valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima scuola di assunzione a tempo determinato;
  • conseguimento dell’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

Le graduatorie già pubblicate– Le convocazioni e le fasi

Le istruzioni agli USR sulle modalità di trattamento dei posti destinati alla predetta procedura che non potranno essere assegnati nel 2022/23 (Qui le decisioni degli Uffici).

Vincoli e decadenze

Come leggiamo nell’articolo 19, comma 3, del DM n. 108/2022, che disciplina il concorso:

A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico.

Vincoli 

Dunque, una volta assunti e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, gli aspiranti sono soggetti al vincolo di cui all’articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, che, in seguito alla modifica introdotta introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022.

In base alla suddetta disposizione, i docenti di tutti i gradi di istruzione, immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2020/21 da qualsiasi procedura:

  • sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero; il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
  • durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

Evidenziamo che, ai sensi del CCNI sulla mobilità 2022/25, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 possono presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità; nel caso non la presentino, restano nella scuola di assunzione. Nel nostro caso (ossia dei docenti assunti in ruolo dalla procedura straordinaria-bis nell’a.s. 23/24) il vincolo triennale (nel caso in cui la disposizione contrattuale venga applicata anche a tale procedura, come dovrebbe):

  • scatterà dall’a.s. 2024/25, qualora gli interessati presentino domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità (ovvero una nuova sede di titolarità) e vengano soddisfatti in una delle preferenze espresse;
  • scatterà dall’a.s. 2023/24, qualora gli interessati non presentino la succitata domanda, restando nella scuola di assunzione prima a tempo determinato (a.s. 2022/23) e poi indeterminato;
  • scatterà dall’a.s. 2023/24, qualora gli interessati presentino la suddetta domanda ma non vengano soddisfatti in nessuna delle preferenze espresse.

Decadenze

Come detto sopra, una volta assunti e confermati in ruolo nell’a.s. 2023/24, gli aspiranti in esame sono sottoposti alle decadenze previste dall’articolo 399, comma 3 bis, del Dl.gs. 297/94, introdotto dall’articolo 1, comma 17-octies , del DL n126/2019 (convertito in legge n. 159/2019), che così detta:

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad  eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

L’immissione in ruolo, dunque, all’esito positivo del periodo di prova, comporta la decadenza o per meglio dire la cancellazione da ogni graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e indeterminato.

La suddetta cancellazione:

  • in linea generale, non è immediata, ma avviene all’esito positivo del periodo di formazione e prova;
  • non riguarda (e quindi si rimane inseriti) le graduatorie di merito di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo;
  • riguarda, conseguentemente, le graduatorie di istituto, le GaE, le GM di concorsi straordinari, le GPS, le GM di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali uguali a quella di immissione in ruolo.

Nel caso dei docenti assunti assunti da procedura straordinaria, considerato che immissione in ruolo e relativa conferma avvengono contemporaneamente (in quanto gli interessati svolgono il periodo di prova durante l’anno di assunzione a tempo determinato), la suddetta cancellazione dovrebbe avvenire nell’a.s. 2023/24 (quello di immissione e conferma in ruolo). Evidenziamo che, riguardo alla tempistica della predetta cancellazione, considerati i comportamenti difformi dei vari USR, hanno chiesto un chiarimento al MI. 

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